Cassation court dismisses appeal due to mutual withdrawal of litigation by both parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because both the Consorzio ASI and the water company mutually withdrew their claims. Although the Consorzio ASI had raised arguments regarding contract nullity, price revision, and procedural violations, the opposing party accepted the withdrawal on September 24, 2024. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated without a substantive decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: When both parties in a cassation appeal mutually withdraw their claims, the proceedings are extinguished and costs are compensated, without applying the rule for doubling the unified contribution.
Parole chiave
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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32224/2019 R.G. proposto da : Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Salerno(qui di seguito anche "Consorzio ASI), Ente pubblico economico (Cod. Fisc. 80018510653-P. I.V.A. 02479810653), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dottor Antonio Visconti (Cod. Fisc. VSC NTN 80A09 A 717T), con sede in Salerno, alla via Giuseppe Verdi, n. 23/C, rappresentato, difeso e assistito in virtù di procura speciale alle liti, apposta in calce al ricorso ai sensi dell'art.83, terzo comma c.p.c. (di cui deposita anche l'originale analogico, dal quale è stata tratta la copia informatica in calce al presente ricorso), conferita in forza dei poteri di Statuto ed alla stregua della Deliberazione del Comitato Direttivo n 309 del 3 ottobre 2019, dall'Avv.
Stefano Ricciardi del Foro di Salerno (Cod. Fisc. RCC SFN 74T21 H703X; p.e.c. avvstefanoricciardi @ pec.ordineforense.salerno.it , fax 089251422), con domicilio eletto in Roma, al Viale Tiziano n. 80, presso l'Avv. Giorgio Ricciardi del Foro di Roma (Cod. Fisc. RCC GRG 68S02 H501R; p.e.c. giorgioricciardi @ ordineavvocatiroma.org; fax 06.3240356). Ricorrente contro Società Italiana per le Condotte d'Acqua S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona dei suoi legali rappresentanti pro - tempore (prima mandatari a dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita tra essa medesima e Salini Costruzioni s.p.a., Recchi Costruzioni Generali s.p.a. e Condii - Condotte Lavori Idraulici s.p.a.), (c.f.: 00481000586 - p.iva 0090451 008) elettivamente domiciliata in Roma alla Via Flaminia Vecchia 670, presso lo studio dell'avv. prof. Oberdan Tommaso Scozzafava (c.f.:
SCZBDN51 0200181 P), che la rappresenta e difende, in virtù di delega in calce al controricorso dei Commissari prof. avv. Giovanni Bruno e Matteo Ugenti. L'avvocato Oberdan Tommaso Scozzafava dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec: oberdantommasoscozzafava @ ordineavvocatiroma.org; fax: 06/8074404. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n° 1368 depositata il 25 settembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2024 dal consigliere Luciano Varotti.
Rilevato che: Il Consorzio Asi ha impugnato la sentenza indicata in intestazione formulando i seguenti motivi: _1) Nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 132, comma 2 n. 4 dello stesso codice. La motivazione, a sostegno del rigetto parziale dell'appello del Consorzio ASl, sarebbe inesistente o, a tutto voler concedere, solo apparente. _2) Violazione o falsa applicazione dell'art. 3 del d.l. n. 333/92 (art. 360, primo comma, n° 3 cod. proc. civ.). La Corte di Appello di Salerno avrebbe errato nel ritenere che, ai contratti aggiuntivi all'originario contratto di appalto stipulati successivamente all'entrata in vigore del d.l. n° 333/92 (12 luglio 1992) - che secondo il Consorzio ASI rappresentano nuovi e distinti accordi contrattuali – dovesse applicarsi l'abrogato istituto della "revisione dei prezzi". _3) Violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. nonché dell'art. 22 della legge n° 584/1977 (art. 360, comma 1 n.3 cod. proc. civ.).
La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere ammissibile la richiesta di saldo della revisione prezzi, con riferimento a fatture emesse dalle singole imprese dell'A.T.I. in questione. _4) Violazione o falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n° 3 dello stesso codice), Dall'importo eventualmente dovuto dal Consorzio ASI sempre a titolo di revisione prezzi, andava defalcato l'importo di Lire 84.588.437 (pari ad Euro 43.686,28), previsto dal 32° SAL del 18 febbraio 1994, per effetto della modifica delle componenti del corrispettivo dell'appalto derivante dall'atto aggiuntivo relativo alla sesta perizia di variante del progetto iniziale dell'opera per cui è causa.
Inoltre, ai sensi di quanto è previsto dall'art. 31 del Capitolato speciale di appalto, sarebbe insussistente e comunque indimostrato il preteso credito della Società Italiana per Condotte d'Acqua a titolo di anticipo per ''procedure espropriative". In data 28 agosto 2024 e 24 settembre 2024 le parti indicate in intestazione hanno – rispettivamente – rinunciato al ricorso ed accettato tale rinuncia. Considerato che: Deve, dunque, essere pronunciata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicandosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n° 228 del 2012. p.q.m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate. Dà atto che non sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo uni