Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; no costs awarded under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. Although the plaintiff initially filed seven grounds of appeal against a regional tax commission decision, they subsequently renounced the entire proceeding via a specific act. The court ruled that the judgment must be pronounced on the basis of this withdrawal without ordering the plaintiff to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: When a party withdraws a cassation appeal, the proceedings are extinguished without condemnation for costs, and the unified contribution is not doubled.
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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12993/2019 R.G. proposto da: Perruolo Inerti srl (PIVA: 04033380652) , in persona del suo legale rappresentante, sig. Vincenzo Perruolo, corrente in Casalbuono (SA) alla c.da Bagnoli, 4, rappresentato e difeso - giusta procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato dall'Avv. Demetrio Fenucciu (c.f. FNCDTR68A19H703M), patrocinante in Cassazione, con il quale indica per le comunicazioni il fax 089/9951306 e la pec avvdemetriofenucciu @ pec.ordineforense.salemo.it ed elettivamente domicilia in Roma al Viale Vaticano, 48.
Ricorrente contro Regione Campania, (80011990639) in persona del Presidente p.t. della G.R., rappresentato e difeso ex art. 47 e 51 dello Statuto ed in virtù di mandato a margine del presente atto dall'avv. Maria Laura Consolazio dell'Avvocatura Regionale (CMSMLR63B41H703M), elettivamente domiciliata in Roma, alla via Poli n. 29 presso l'ufficio di rappresentanza della Regione Campania PEC: marialauraconsolazio @ pec.regione.campania.it FAX 081/7963684. Controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli n° 10430/26/18 depositata il 4 dicembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2024 dal consigliere Luciano Varotti. Rilevato che: La ricorrente ha impugnato la sentenza indicata in intestazione formulando sette motivi. Con atto del 10 settembre 2024, al quale la controricorrente ha aderito, la ricorrente ha rinunciato al ricorso. Considerato che: Deve, dunque, essere pronunciata l’estinzione del giudizio, ma senza condanna alle spese della ricorrente, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicandosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n° 228 del 2012. p.q.m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate. Dà atto che non sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato. Così deciso in Roma il 24 settembre 2024,