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Ordinanza — n. 25947/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against bankruptcy court ruling due to manifestly incomprehensible and insufficient legal reasoning in the decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25947/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against the bankruptcy court's rejection of a creditor's opposition to the passive list. The lower court dismissed the opposition citing alleged family ties and economic anomalies between companies, but failed to explicitly describe the specific claims or legal grounds for rejection. The Supreme Court found the reasoning manifestly incomprehensible and legally insufficient, ordering the case remanded for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.; The court's reasoning must be clear and sufficient to allow the parties to understand the basis of the decision; a mere reference to other documents without describing the specific grievances or applying a precise legal institution constitutes a violation of the duty to motivate.

Parole chiave

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insufficient motivation incomprehensible reasoning bankruptcy passive list creditor opposition remand for retrial duty to motivate apparent violation of law fedeltà contrattuale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo ed unico motivo la societàricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., sentenza n. 22232 del 03/11/2016
Cass. Sez. U., sentenza n. 8053 del 2014
Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 13977 del 23/05/2019
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1046/2020 R.G. proposto da: ROVIGO SVILUPPO SRL, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato CIOLINO MICHELE. -ricorrente- contro FALLIMENTO SIDERTRADE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell'avvocato VALENSISE CAROLINA (VLNCLN52L49H501U) rappresentato e difeso dall'avvocato FERRI FABRIZIO (FRRFRZ68E20B157E). -controricorrente- avversoil DECRETO d el TRIBUNALE di PARMA n. 1438/2015 , depositat o il 26/11/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere ROBERTO AMATORE. FATTI DI CAUSA 1.Con il decreto qui oggetto di ricorso per cassazione e sopra indicato in epigrafe, il Tribunale di Parma ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta da ROVIGO SVILUPPO s.r.l., nei confronti d el FALLIMENTO SIDERTRADE s.r.l., avverso il provvedimento di diniego della relativa istanza di ammissione al passivo decretato dal g.d. del medesimo Tribunale.

2. Il Tribunale ha rilevato che: (i) l’opposizione era infondata “dovendosi ritenere sufficiente ai fini della confutazione dei motivi di opposizione il richiamo alle motivazioni di cui al provvedimento opposto, di rigetto della insinuazione, e alle argomentazioni difensive di parte resistente, di cui alla comparsa di costituzione e alle memorie autorizzate in atti, da ritenersi qui integralmente riportate, evidenziandosi, in particolare, che, per come correttamente rilevato dalla difesa del fallimento e per come risultante in atti, la società Rovigo Sviluppo S.r.l. fa parte delle società satelliti gravanti intorno alla famiglia Landini (amministratore della società Sidertrade in bonis era, appunto, Landini Vito)”; (ii) considerati, poi , i rapporti non solo personali,ma soprattutto economico-commerciali tra le svariate società i cui vertici facevano capo sempre alla famiglia Landini, risultava evidente che, versando la società SIDERTRADE s.r.l. in situazione di grave disavanzo economico già nel 2005, il contratto di locazione concluso proprio nel 2005 aveva comportato, come unico vantaggio, quello di far defluire l’attivo residuo verso le casse di una società “vicina”, a discapito degli altri creditori; (iii) anche l’anomalia “strutturale” della scrittura privata, la quale concordava unicamente la durata e il canone di affitto, implicava una “comunione di intenti” tra le due parti, inserendosi in tale quadro anche la mancata previsione di alcuna clausola per dirimere eventuali future conseguenze; (iv) inoltre,per il primo anno i canoni di affitto erano stati pagati direttamente alla Lomoda s.r.l.e non alla Rovigo Sviluppi s.r.l.; (v) addirittura la Rovigo s.r.l.aveva emesso, nel triennio 2006/2009, note di credito a vantaggio di Sidertrade a storno dei canoni previsti per un importo complessivo dieuro 145.000,00, oltre Iva; (vi) i documenti allegati dalla parte ricorrente non erano pertanto idonei a comprovare il credito vantato ed il suo importo. 2.Il decreto, pubblicatoil 26.11.2019 , è stat o impugnat o da SIDERTRADE s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a d un unico motiv o , cui il FALLIMENTO SIDERTRADE s.r.l. ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo ed unico motivo la societàricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., “violazione di legge sub specie di motivazione manifestamente apparente, manifesta ed irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa od incomprensibile”. 1.1 Il motivo è fondato. Occorre, infatti, premettere che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (così, Cass.

Sez. U., sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6- 5 , ordinanza n. 13977 del 23/05/2019). 1.2 Ciò posto e ricordato, osserva il Collegio che, nella fattispecie processuale qui in esame, la motivazione risulta effettivamente incomprensibile , non riuscendosi a comprendere dalla stessa neanche quale fosse il credito insinuato né il tenore del provvedimento impugnato e le ragionidella proposta opposizione, il cui contenuto veniva richiamat o solo per relationem , senza tuttavia la descrizione deltenore delle doglianze avanzate ex artt. 98 e 99 l. fall.

Ed invero,anche le argomentazioni spese dal fallimento opposto – sulla cui base sembrerebbe essere stato fondato il rigetto dell’opposizione – vengono, nel provvedimento qui impugnato,richiamate solo per relationem, senza alcuna puntuale descrizione delle stesse.Nel resto, il decreto reso dal Tribunale di Parma si compone solo di argomentazioni suggestive, senza alcuna spiegazione ed approfondimento delle ragioni giuridiche poste a sostegno della decisione di rigetto della proposta opposizione. 1.3 A questo proposito, va aggiunto che proprio la mancata spendita da parte del Tribunale dell’istituto giuridico applicato e il variegato richiamo ad elementi istruttori, per quanto indizianti di una rilevata – ma generica - anomaliadel rapporto negoziale in essere tra le parti, devono ritenersi come nonsufficienti a dar conto delle ‘ragioni di diritto della decisione’, secondo quanto disposto dall’art. 132, co. 1 n.4 , c.p.c. .

Sul punto, va infatti rilevato che, mentre le ragioni di fatto – per quanto confusamente e disordinatamente articolate – sono presenti nella motivazione qui impugnata, le stesse non risultano comunque coordinate con un istituto giuridico preciso e chiaro,che sostenga il rigetto della domanda di insinuazione al passivo. Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato ed una nuova rilettura della vicenda processuale qui in esame.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e per l’effetto cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Parma che, in diversa composizione, deciderà anc