Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of action with agreement on litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because both parties formally withdrew their claims, agreeing to offset litigation costs. The underlying dispute involved the recognition of a Serbian judgment against an Italian construction company, which the lower court had previously rejected for lack of party status. Since the parties mutually abandoned the proceedings, the court ruled that no further judicial action was necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The cassation procedure is extinguished when both parties declare a withdrawal of the appeal with an agreement on the compensation of litigation expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24228/2023 R.G. proposto da : FREYSSINET INTERNATIONAL ET COMPAGNIE, in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VENTI SETTEMBRE 1, presso lo studio dell’avvocato CASCONE LUIGI (CSCLGU77D01H501V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LECCESE ROBERTO (LCCRRT65S03L049B), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro ITALIANA COSTRUZIONI SPA, in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI, N. 54, presso lo studio dell’avvocato TROTTA FRANCESCO (TRTFNC68H21H501E) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5266/2022depositata il 03/10/2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE: 1.- Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. e art. 30 d.lgs. n. 150/2011 la società Freyssinet International et Compagnie SAS (di seguito, anche “Freyssinet”), con sede secondaria in Belgrado (Serbia), Bulevar Arsenija Carnojevica n. 104, in persona del legale rappresentante p.t. Miodrag Stankovic, ha chiesto alla Corte di appello di Roma il riconoscimento e l’esecutività nella Repubblica Italiana della sentenza emessa dal Tribunale di Belgrado n. 17 P 557/2019 del 22/11/2019 nei confronti di Italiana Costruzioni s.p.a. - Italiana Costruzioni – Ogranak Beograd.
Italiana Costruzioni S.P.A., con sede legale in Roma, via Eleonora Duse n. 14, si è opposta al riconoscimento. La sentenza emessa dal Tribunale di Belgrado n. 17 P 557/2019 del 22/11/2019 nei confronti di Italiana Costruzioni s.p.a. - Italiana Costruzioni – Ogranak Beograd aveva statuito la condanna al pagamento in favore di Freyssinet International et Compagnie della somma di 12.850.297,60 dinari serbi (euro 108.730,82) oltre interessi, sulla base di un contratto avente ad oggetto la fornitura di materiali e la costruzione di strutture murarie di sostegno necessari per la realizzazione di una infrastruttura costituita da un ponte di accesso su ferrovia, una strada e un canale situati in Serbia.
La Corte capitolina ha respinto il ricorso con ordinanza pubblicata il 3 ottobre 2023, ravvisando la non sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della sentenza nei confronti della Italiana Costruzioni s.p.a. ed in particolare i presupposti di cui all’art. 64 lett.
b) e c) L. n. 218/1995 in quanto ha ritenuto che questa società non fosse stata parte del processo serbo. Freyssinet International et Compagnie SAS ha proposto ricorso chiedendo la cassazione dell’ordinanza in epigrafe con un mezzo. Italiana Costruzioni s.p.a. ha replicato con controricorso. È stata disposta la trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c. La Procura generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE: Nell’approssimarsi della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato atto con cui, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, sottoscritto per adesione dall’altra parte costituita che ha concordato nella richiesta di compensazione delle spese di lite.
L’esame dell’atto di rinuncia al ricorso per cessazione della materia del contendere, sottoscritto da entrambe le parti, con integrale compensazione delle spese, è preliminare all’esame del ricorso. La rinuncia ha i requisiti dell'art. 390 c.p.c. onde va dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione. Alla relativa declaratoria si deve far luogo senza provvedimenti in ordine alle spese di lite, stante l'accordo delle parti in argomento.
P.Q.M.
- Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.