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Ordinanza — n. 25931/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bankruptcy court order as non-decisive administrative act under Art. 111 Constitution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25931/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the extraordinary appeal filed by creditors against a bankruptcy court order authorizing the liquidation trustee to sue for damages. The creditors argued the order was decisive and subject to appeal, but the court held it was merely an administrative authorization lacking decisoriness. Consequently, the entire order was deemed inadmissible for cassation review, and the appeal was dismissed with costs awarded to the bankruptcy entity.

Regesto Legislator

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Art. 26 l. fall.; Art. 111 Cost.: Bankruptcy court orders authorizing the trustee to exercise liability actions are administrative in nature and lack decisoriness, rendering them inadmissible for extraordinary appeal under Art. 111 Constitution.

Parole chiave

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extraordinary appeal admissibility bankruptcy court order administrative authorization decisive nature requirement liability action authorization eccezioni processuali tardive girata susseguente decorrenza del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 26 l. fall.
RILEVATO CHE Il Tribunale di Foggia, con decreto del 1°/7/2021, ha dichiarato tardivo il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto da Edoardo Gressani e Michelangelo Gressani contro il provvedimento co l quale il giudice delegato a l Fallimento Fincotex s.p.a.
Art. 111 Cost.
I ricorrenti , preliminarmente, deducono l’ammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto il decret o del Tribunale, c he li ha anche condanna ti al pagamento delle spese di lite, ha natura decisoria e non può essere impugnato con altro e diverso mezzo previsto dall’ordinamento.
Art. 25 comma 1 l.fall.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.
art. 111 Cost
I ricorrenti , preliminarmente, deducono l’ammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto il decret o del Tribunale, c he li ha anche condanna ti al pagamento delle spese di lite, ha natura decisoria e non può essere impugnato con altro e diverso mezzo previsto dall’ordinamento.
art. 2409 cod. civ
388/2023, chein un caso di decreto reso, in sede di reclamo, sulla denunzia di irregolarità della gestione ex art. 2409 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 33878/2022
Cass. nn. 24432/2019, 22959/2012, 13288/2004, 8666/2000
33878/2022; vedi anche Cass. nn. 24432/2019, 22959/2012, 13288/2004, 8666/2000), il decreto del tribunale, emesso in sede di reclamo ex art.
Cass. S.U. n. 27073/2016
Cass. S.U. n. 27073/2016).
Cass. n. 388/2023
Sul punto è sufficiente richiamare la recente Cass. n. 388/2023, chein un caso di decreto reso, in sede di reclamo, sulla denunzia di irregolarità della gestione ex art.
Cass. n. 212/2019
anche Cass. n. 212/2019 che, proprio in una fattispecie di ricorso per cassazione ex art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20325/2021 R.G. proposto da : GRESSANI EDOARDO, GRESSANI MICHELANGELO, rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO LANDOLFI (LNDRRT57A03F839O) per procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti- contro FALLIMENTO FINCOTEX SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore p.t., rappresentat o e difes o dall'avvocato CLAUDIO IADAROLA (DRLCLD69E20D643Y) per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- e contro URSI GIUSEPPE ANTONIO; FARES ADOLFO ANTONIO PIO LUCA; AUGELLO AURORA;

CASARELLA ANNUNZIATA; DE FOCATIIS ANTONIO; DE FOCATIIS MARIO -intimati- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di FOGGIA n. 107/2015 depositatoil 1 ° /07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. RILEVATO CHE Il Tribunale di Foggia, con decreto del 1°/7/2021, ha dichiarato tardivo il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto da Edoardo Gressani e Michelangelo Gressani contro il provvedimento co l quale il giudice delegato a l Fallimento Fincotex s.p.a. in liquidazione aveva autorizzato il curatore a proporre l’azione di responsabilità ex art.146 legge fall. (anche) nei loro confronti ed ha condannato i reclamanti in solido (unitamente ad altri soggetti, intervenienti adesivi al reclamo in oggetto) al pagamento delle spese processuali.

Edoardo Gressani e Michelangelo Gressani hanno proposto ricorso straordinarioper la cassazione del decreto , affidandolo a due motivi illustrati da memoria. Il Fallimento Fincotex s.p.a. in liquidazione ha resistito in giudizio con controricorso. Le altre parti del procedimento di merito sono rimaste intimate. CONSIDERATO CHE 1. I ricorrenti , preliminarmente, deducono l’ammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto il decret o del Tribunale, c he li ha anche condanna ti al pagamento delle spese di lite, ha natura decisoria e non può essere impugnato con altro e diverso mezzo previsto dall’ordinamento.

2. Con il primo motivo lamentano la violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 26 l. fall., 111 comma 6° Cost., 3 comma 3° l. n. 241/1990 perché il decreto del G.D. autorizzativo dell’esercizio dell’azione di responsabilità non conteneva l’esatta indicazione dei soggetti passivi nei cui confronti l’azione avrebbe dovuto essere proposta, ma un mero rinvio all’istanza del curatore del 16.11.2020, mai comunicata; con la conseguenza che non poteva trovare applicazione il termine breve previsto dall’art. 26 l. fall. per la proposizione del reclamo, ma quello residuale di 90 giorni, decorrenti dal deposito del decreto , che essi avevano rispettato.

3. Col secondo motivo eccepiscono il loro difetto di legittimazione passivarispetto all’azione autorizzata.

4. Il ricorso è inammissibile, ex art. 111 Cost.. Infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. Cass.n. 33878/2022; vedi anche Cass. nn. 24432/2019, 22959/2012, 13288/2004, 8666/2000), il decreto del tribunale, emesso in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. nei confronti del rigetto della richiesta di autorizzazione del curatore a promuovere un giudizio civile, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che ha natura ordinatoria ed esaurisce i suoi effetti all'interno della procedura fallimentare, in correlazione alla natura del provvedimento del giudice delegato che, a sua volta, si configura come espressione di quei poteri amministrativi di direzione, sorveglianza ed autorizzazione previsti dall'art. 25, comma 1, l.fall.

Si tratta quindi di provvedimento che non ha natura decisoria, a nulla rilevando che non sia altrimenti impugnabile, atteso che presupposto per la proposizione del ricorso ex art. 111 Cost. è che il provvedimento che si vuole impugnare sia connotato, oltre che dalla definitività, anche dalla decisorietà,in quanto destinato ad incidere su diritti soggettivi (cfr. Cass. S.U. n. 27073/2016). Va d’altro canto escluso che il ricorso straordinario contro l’intero provvedimento sia proponibile solo perchélo stesso contiene anche la condanna al pagamento delle spese di lite, atteso che in tal caso al soggetto interessato è consentito di impugnare ai sensi dell’art.111 Cost. soltanto detto capo della pronuncia e nei limiti della mera verifica della corretta applicazione del principio di soccombenza.

Sul punto è sufficiente richiamare la recente Cass. n. 388/2023, chein un caso di decreto reso, in sede di reclamo, sulla denunzia di irregolarità della gestione ex art. 2409 cod. civ. –non avente, parimenti, natura decisoria –nel ritenere l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sola statuizione sulle spese di lite, ha precisato che “del tutto fuor d’opera, al riguardo, è l’assunto del ricorrente secondo cui ai fini dell’esame della censura concernente le spese di lite occorrerebbe procedere al sindacato incidentale di legittimità sul provvedimento della Corte d’Appello: esso è difatti sottratto al controllo di questa Corte, in applicazione del principio rammentato, ed alla Corte di cassazione spetta esclusivamente di verificare che sia stata fatta corretta applicazione del principio della soccombenza..” (cfr. anche Cass. n. 212/2019 che, proprio in una fattispecie di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost proposto avverso un decreto emesso all’esito di un procedimento ex art. 26 l.fall. promosso per contestare un provvedimento del G.D. avente mera natura ordinatoria, ha ritenuto l’ammissibilità del ricorso per cassazione soltanto avverso la statuizione riguardante il pagamento delle spese di lite).

Nel caso di specie i ricorrenti non hanno impugnato la statuizione del decreto relativa alle spese di lite, limitandosi, erroneamente, a sottolinearne l’importanza come mero argomento per sostenere la ricorribilità in cassazione dell’intero provvedimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrent i, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d. P . R . 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato , pari a quello dovuto per il ricorso princip