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Ordinanza — n. 25922/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring litigation extinguished by mutual agreement to end the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25922/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation extinguished because both parties mutually requested the termination of the dispute and compensation of legal costs. The appellant challenged the lower court's decision regarding regional extraction contributions, raising constitutional and EU law issues. The court ruled that the mutual agreement to end the proceedings was valid and binding, thereby dismissing all substantive appeals without addressing the underlying legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 306 c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: A mutual agreement by parties to terminate litigation produces the extinction of the proceedings, rendering the court's declaration of extinction a formality.

Parole chiave

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litigation extinction mutual agreement cessazione materia compensation costs Cassation procedure dispute termination legal costs tassa ecologica

Disposizioni normative citate

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Art. 306 c.p.c.
Infatti, poiché l’art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto c.d.
Art. 390 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
articoli 2946 c.c
Con il sesto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 2946 c.c.
art. 306 c.p
Infatti, poiché l’art. 306 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., 24 dicembre 2019, n. 34429
Cass., sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140
Luigi D’Orazio 34429; Cass., sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., sez.
Cass., sez. 1, 22 maggio 2020, n. 9474
10140; Cass., sez. 1, 22 maggio 2020, n. 9474).
Cass., sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., sez.
Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 3173
25485; Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 3173
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22877/2017r.g. proposto da: ECLA s.a.s. di Letizia Alfonso , in persona del rappresentante p.t., rappresentata e difes a dall’Avv. Demetrio Fenucciu, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Vaticano n. 48. - ricorrent e - contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. Maria Laura Consolazio d e ll’Avvocatura Regionale,elettivamente domiciliata in Roma, Via Poli n. 29 2RG n. 22877/2017 Cons. Est.

Luigi D’Orazio -controricorrente - avverso la sentenza della CTRdi Napoli n. 2395 /201 7 , depositata in data 15marzo 201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/9/2024 dal Consigliere dott. Luigi D’Orazio; RILEVATO CHE: 1.La Regione Campania, con nota del 26/11/2015, chiedeva alla società ECLA s.a.s. di Letizia Alfonso il pagamento del contributo sul materiale estratto nella cava sita in località “Cesque” del Comune di Falciano del Massico (CS), per il periodo 2005-2008, quantificato in euro 102.371,06, ex art. 17 della legge regionale Campania n. 15 del 2005 e, per l’anno 2008, in euro 215.031,70, ex art. 19 della legge regionale Campania n.1 del 2008.

2. Avverso tale richiesta di pagamento proponeva ricorso la società dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) che lo rigettava.

3. La Commissione Tributaria Regionale (CTR)rigettava l’appello proposto dalla società. In particolare, la CTR, conformemente ai primi giudici, reputava la legge regionale conforme al disposto di cui all’art. 117, quarto comma, della Cost., non essendo stato superato neppure il limite della competenza esclusiva affidata allo stato, ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in tema di disciplina dell’ambiente nella sua interezza. Precisava, peraltro, che alla Regione era consentito incrementare eventualmente i livelli della tutela ambientale (si citano le sentenze della Corte cost. n. 145 del 2013, n. 66 del 2012 e n.225 del 2009). 3RG n. 22877/2017 Cons. Est.

Luigi D’Orazio La CTR non rinveniva violazione del diritto comunitario, sotto il profilo della discriminazione in ragione della collocazione della sede della società in Campania, in quanto il contributo estrattivo risulta giustificato «in vista del finanziamento dell’attività di costruzione dell’aeroporto e dell’esigenza della tutela ambientale». L’imposizione di cui alla legge regionale Campania n.15 del 2005 non aveva perso efficacia, nonostante la sua durata triennale, essendo stata confermata con l’art. 19, comma 1 , legge regione Campania 30 gennaio 2008 n.1.

Non sussisteva il difetto di motivazione dell’atto impugnato, in quanto la contribuente era stata messa in condizione di articolare completamente le sue argomentazioni difensive. Non assumeva rilevanza l’assenza del titolo estrattivo, «essendo incontestato che la relativa attività è stata comunque svolta». La CTR , infine, rilevava che, in assenza di una diversa disposizione di legge, la relativa pretesa oggetto di impugnazione era assoggettata alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art.2946 c.c.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società.

5. Ha resistito con controricorso la Regione Campania. 6.La ECLA s.a.s. ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione. 7.Il difensore della Regione Campania ha «preso atto della richiesta di controparte e nulla eccepisce». CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «nullità della sentenza impugnata per omessa/apparente motivazione in rapporto agli articoli 36 e 61 del d.lgs.n. 546/1992, 4RG n. 22877/2017 Cons. Est. Luigi D’Orazio art.132, n. 4, c.p.c., art. 118, disposizioni di attuazione delle c.p.c., rilevante ex art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.». 2.Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «illegittimità costituzionale dell’art. 17 L.R.C. 15/2005 e art. 19 L.R.C. 1/2008, in relazione agli articoli 3,23,53,117 e 119 Cost.». 3.Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della «violazione di legge in relazione agli articoli 26,28,37 e 56 TFUE, rilevante ex art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

4. Con il quartomotivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione di legge in relazione all’art.19 legge regionale Campania n.1 del 2008, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

5. Con il quintomotivo di impugnazione la ricorrente evidenzia la «violazione e falsa applicazione articoli 17 LRC 15/2005 e 19LRC 1/2008, rilevante ex art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

6. Con il sesto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 2946 c.c. e 2948, primo comma, n. 4, c.c., rilevante ex art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.».

7. Va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Invero, la ricorrente Ecla s.a.s. e la Regione Campania hanno chiesto congiuntamente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione di tutte le spese legali». 7.1.Per questa Corte, a sezioni unite, la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che rileva solo ai fini delle spese (Cass., sez. un., 24 dicembre 2019, n. 5RG n. 22877/2017 Cons. Est.

Luigi D’Orazio 34429; Cass., sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., sez. 1, 22 maggio 2020, n. 9474). Infatti, poiché l’art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto c.d. «accettizio», che richiede, quindi, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, né un atto recettizio in senso stretto, in quanto l’articolo 390, ultimo comma, c.p.c., ne consente, in alternativa alla notifica alle parti costituite, la semplice comunicazione agli “avvocati” delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche dellarappresentanza in giudizio delle controparti.

La controparte ha, dunque,accettato la rinuncia. 7.2. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate interamente come richiesto dalle parti.

8. In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 3173