Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Intesa San Paolo SpA, filed a decree against the insolvency administrator of Alchema Srl but did not act on the court's proposal to define the case. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal to define the case within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being declared extinguished.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26643/2020 R.G. proposto da : INTESA SAN PAOLO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE, 3, presso lo studio dell’avvocato MICCOLIS GIUSEPPE (MCCGPP60R31A662X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO ALCHEMA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell’avvocato CARDI MARCELLO (CRDMCL63R18D708M) rappresentato e difeso dall'avvocato SPINELLI MARIO (SPNMRA53B27A662Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.1106/2020 depositata il 19/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le