Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the appeal judgment of the Court of Appeal of Venice extinguished. The appellant, representing the bankruptcy of Vinylis Italia Spa, failed to request a decision on the proposal for case definition submitted by the court. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal is deemed withdrawn if the party fails to request a decision on the proposal for case definition within forty days, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13480/2020 R.G. proposto da : FALLIMENTO VINYLIS ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA (MNZNDR64T26I804V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIROTTO STEFANIA (GRTSFN62T45B749Z) -ricorrente- contro FALLIMENTO SAONORD SCIPLAZA S.R.L., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PICCIAU ALBERTO (PCCLRT61S15B354I) -controricorrente- nonchè contro SAONORD SCIPLAZA SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.5539/2019 depositata il 09/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli access