Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, DM Barone Spa, did not act within this timeframe, while the respondent, Fallimento Indelicato Concetta, contended the appeal should proceed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case closure within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9646/2020 R.G. proposto da : DM BARONE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato FURITANO CECILIA (FRTCCL64C46H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato PICCIONE LUIGI (PCCLGU52T04I535B) -ricorrente- contro FALLIMENTO INDELICATO CONCETTA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZZARO SPALLANZANI, 22/A, presso lo studio dell’avvocato BUSSOLETTI MARIO (BSSMRA50S06A662M) rappresentato e difeso dall'avvocato ABBADESSA PIETRO (BBDPTR42R26C351A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.201/2019 depositata il 29/01/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le