Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Siena NPL 2018 SRL, challenged a bankruptcy decree against Curatela del Fallimento B40 SRL and Cherry Bank S.P.A., but remained silent after the proposal for judgment closure was communicated. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, silence constitutes a renunciation, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the communication of a proposal for judgment closure constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16539/2021 R.G. proposto da : SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato STANIZZI ANTONIO (STNNTN55E03C352O) rappresentato e difeso dall'avvocato CAPOBIANCO ERNESTO (CPBRST59B03A662T) -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO B40 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO rappresentato e difeso dall'avvocato DE GIOSA VITO (DGSVTI57A25A662A) -controricorrente- CHERRY BANK S.P.A., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato CURTI FRANCESCO (CRTFNC79P09H501D) che lo rappresenta e difende -interventore- avverso DECRETO di TRIBUNALE BARI in n .4603/2019 depositat o il 14/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d