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Decreto — n. 25628/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal, orders compensation for procedural costs against the bankruptcy trustee.

Numero d'incarto Decreto — n. 25628/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal dismissed following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, Salvatore Barba, had previously challenged a decree of extinction issued against the bankruptcy trustee of Bamar SRL, but ultimately renounced the proceedings. The court ruled that the withdrawal met statutory requirements and ordered the appellant to bear the procedural costs, noting the lack of jurisprudential stability regarding cost compensation.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the appellant bears the procedural costs when the opposing party does not accept the withdrawal.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings procedural costs bankruptcy trustee Cassation dismissal compensazione nel fallimento rimborso delle spese diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e riscontrata la non accettazione della parte controricorrente ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
d.l. n. 68 del 2016
391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.
legge n. 197 del 2016
art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e riscontrata la non accettazione della parte controricorrente ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21075/2018 R.G. proposto da : BARBA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIPRO 46, presso lo studio dell’avvocato NOSCHESE GIOVANNI (NSCGNN69C20H703P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO BAMAR SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LOMBARDIA, 23/C STUDIO BARRECA, presso lo studio dell’avvocato MENICHELLI BIANCA MARIA (-) rappresentato e difeso dall'avvocato MARINO ANGELA (MRNNGL73E63H703L) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE SALERNO n.1785/2017 depositata il 25/05/2018. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e riscontrata la non accettazione della parte controricorrente ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; ritenuto che deve essere pronunciata statuizione sulle spese processuali in considerazione della mancata accettazione della rinuncia da parte del Fallimento controricorrente; ritenuto che possono essere compensate le spese processuali in considerazione della pregressa non stabilità degli indirizzi giurisprudenziali;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese processuali. Così deciso in Roma, il 2