Court holds bank and sender jointly liable for lost check due to ordinary mail use violating prudence rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed UnipolSai's appeal against Poste Italiane, ruling that the bank's negligence in verifying the payee was compounded by the sender's fault. The court found that using ordinary mail for a non-transferable check exposed the sender to excessive risk, constituting a causal antecedent to the loss. Consequently, the court established joint liability between the sender and the bank, quashing the lower court's decision and remanding the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1227 comma 1 c.c.; Art. 43 RD 1736/33; The use of ordinary mail for non-transferable checks creates a voluntary exposure to risk that constitutes a causal antecedent to loss, establishing joint liability between the sender and the bank when combined with the bank's negligence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G.16843 anno 2020 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., rappresentatae difesa dall’avvocato Anna Maria Rosaria Ursino, giusta procura a margine del ricorso domiciliata in Roma, viale Europa n. 190; ricorrente contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., rappresentat a e difes a dall’avvocato Patrizia Cicero in forza di procura speciale in calce al contro ricorso, domiciliata in Roma, via Bertoloni n. 55 presso lo studio dell’avvocato Cristiano Castrogiovanni; controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20600/2019 pubblicata in data 26/10/2019, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del04/07/2024 dal Sez. I–RG 16843/2020 camera di consiglio consigliere relatore Guglielmo Garri. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione Unipol Assicurazioni S.p.A. conveniva in giudizio Poste Italiane S.p.a. dinanzi al Giudice di Pace di Roma lamentando il pagamento di un assegno bancario non trasferibile per l’importo di € 2.400,00 tratto sul proprio conto corrente a soggetto diverso dal legittimo prenditore. Si costituiva Poste Italiane S.p.a chiedendo il rigetto delle domande. Il Giudice di Pace di Roma con sentenza accoglieva integralmente la domanda ritenendo non rilevante il concorso di colpa dell’attrice per la spedizione del titolo per posta ordinaria.
2. Poste Italiane S.p.a. interponeva appello insistendo nelle domande formulate in primo grado cui si opponeva UnipolSai Assicurazioni S.p.a.chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Roma respingeva l’appello accertando la colpa di Poste nell’aver negoziato il titolo in favore del falso prenditore. Inoltre,il giudice di secondo grado riteneva non sussistente il concorso colposo di UnipolSai per aver spedito il titolo per posta ordinaria. La sentenza, non notificata , è stata impugnata da Poste Italiane S.p.a., con ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, cui la UnipolSai Assicurazioni S.p.a. ha resistito con controricorso.
UnipolSai ha, inoltre,depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo di ricorso Poste Italiane deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 DPR 156/73 e del Sez. I–RG 16843/2020 camera di consiglio DM 26/2/2004 in relazione all’art. 1227 comma 1 c.c. e 43 del RD 1736/33, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo. Orbene, lecensure co l g ono nel segno. Questa Corte (v. Cass. Sez. U n. 9769/2020) sul punto ha affermato il principio di corresponsabilità ai sensi dell’art. 1227 comma 1 c.c. tra il mittente e la banca.
Infatti, l’uso della posta ordinaria, come modalità di trasmissione, comporta l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza. Tale condotta, quindi, si configura come un antecedente causale dell'evento dannoso che concorre con il comportamento colposo tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore del titolo all’incasso. Ne consegue l’accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della sentenza con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche con riferimento alle spese del giudizio della presente fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Roma indiversa composizione anche per le spese delgiudizio di cassazione. Così