Cassation court dismisses appeal due to withdrawal without acceptance, ordering withdrawing party to pay costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to obtain the counterparty's acceptance of their withdrawal. Although the appellant formally withdrew the appeal, the court noted that the counterparty did not accept this withdrawal, rendering the procedural step ineffective under the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the appellant must bear the litigation costs, applying the principle of virtual default in the absence of a valid withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; A party's withdrawal of an appeal is ineffective without the counterparty's acceptance, and the withdrawing party remains liable for all litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23504/2021 R.G. proposto da : COMPASS BANCA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA N 39, presso lo studio dell’avvocato PASSALACQUA MARCO (PSSMRC72E01H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IACOVIELLO MONICA (CVLMNC70B62H926H) -ricorrente- contro TEMIS FILOSO MARIA, elettivamente domiciliato in FELTRE VIA ROMA, 12 DOM DIGIT, presso lo studio dell’avvocato FENT DAVIDE (FNTDVD75E03D530K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BELLUNO n.12/2021 depositata il 08/02/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; rilevato che manca l’accettazione della parte controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che si deve provvedere sulle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza virtuale in mancanza di accettazione della rinuncia di parte ricorrente; ritenuto che la pronuncia impugnata ha applicato principi non mutati nella giurisprudenza di legittimità e che la parte rinunciante è tenuta al pagamento delle spese processuali del presente giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente da liquidarsi in E. 1875 per compensi oltre accessori di legge. Così deciso in Roma