Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25594/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding unjust enrichment claims on open bank accounts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25594/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to address the specific reasoning of the lower court. The lower court held that unjust enrichment actions cannot be pursued on open accounts unless the deposits are technically solvitoria payments exceeding the credit limit. The court ruled that the appellant's argument did not engage with this technical distinction regarding the nature of the deposits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2033 c.c.; The action for unjust enrichment is inadmissible if the appellant fails to demonstrate that the deposits on an open account constitute technically solvitoria payments, as mere accounting errors do not create a restitutable debt while the account remains active.

Parole chiave

Generato dall'IA
unjust enrichment open bank account solvitoria payments inadmissibility repetition of undue payment contractual nullity banking dispute ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2033 c.c.
articolo 2033 c.c
Se non vi è un pagamento in senso tecnico, e cioè una rimessa solutoria, discorrere di ripetizione di indebito è un non-senso; se vi è un pagamento in senso tecnico, non vi è ostacolo alla proposizione dell’azione di cui all’articolo 2033 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 24 aprile 2024, n. 11056
Unico rilevante, in questi casi, è il profilo del pagamento indebito» (Cass. 24 aprile 2024, n. 11056).
Cass. 16 maggio 2024, n. 13586
civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate, non essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa» (Cass. 16 maggio 2024, n. 13586).
Cass. 3 luglio 2020, n. 13735
Cass. 7 settembre 2017, n. 20910
Cass. 7 settembre 2017, n. 20910).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2086/2022 R.G. proposto da : BUONSANTI MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANGELO EMO, 106, presso lo studio dell’avvocato PANETTA ANNA RITA (PNTNRT78B57I725B) rappresentato e difeso dall'avvocato MUROLO GIANCARLO (MRLGCR52A03H224J) -ricorrente- contro UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO N.12, presso lo studio dell’avvocato CAPUTI GIUSEPPE (CPTGPP71D14G942Z) rappresentato e difeso dagli avvocati CIPOLLA LUCIANA (CPLLCN69E65F205Y), ROMEO CHRISTIAN (RMOCRS73L14A794Y), TOFFOLETTO ALBERTO (TFFLRT60E06F205C), DAMINELLI SIMONA (DMNSMN75S70F205X), PESENTI MARCO (PSNMRC63E05F205W) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n. 346/2021depositata il 07/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Buonsanti Michele ricorre per un mezzo, nei confronti di Unicredit S.p.A., contro la sentenza del 7 giugno 2021 con cui la corte d’appello di Reggio Calabria ha respinto il suo appello avverso sentenza del locale tribunale che, provvedendo su sua domanda volta alla rideterminazione del saldo di un conto corrente, in ragione di addebiti illegittimi poiché effettuati in applicazione di clausole contrattuali nulle, con conseguente domanda di ripetizione di indebito, ha dichiarato la nullità di talune clausole, ma ha respinto la domanda di ripetizione di indebito. 2.

― Unicredit S.p.A. resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 3. ― L’unico motivo di ricorso denuncia violazione dell'articolo 2033 c.c., censurando la sentenza impugnata perché avrebbe affermato che l'azione di ripetizione di indebito, in ragione della nullità di clausole contenute in un contratto di conto corrente, non potrebbe essere intrapresa fin tanto che il conto non sia stato chiuso. RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso è inammissibile. La corte d’appello ha osservato quanto segue: «Nel caso in esame l’accertamento dell’illegittima contabilizzazione degli interessi e dell’entità dell’indebito avvenuta nei termini sopra citati, attraverso la documentazione prodotta dall’appellante, nonché la Consulenza disposta dal giudice le cui risultanze (confortate dai calcoli allegati) risultano idonee alla ricostruzione del rapporto dare-avere ma, trattandosi di “conto aperto” tanto non comporta l’accoglimento della domanda di indebito e di restituzione delle somme».

Secondo la corte d’appello, difatti, «non è tecnicamente configurabile alcun pagamento ripetibile nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere e ciò in quanto il presupposto per la restituzione è che esista un pagamento, cosa che non avviene in tutti quei casi (come nella specie) nei quali i versamenti in conto siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento». Questo essendo la motivazione addotta dal giudice di merito, l’inammissibilità discende dalla ovvia considerazione che siffatta ratio decidendi non è stata colta dal ricorrente per cassazione: e cioè non corrisponde al reale contenuto della decisione impugnata che la corte d’appello abbia «ritenuto non meritevole il Sig.

Buonsanti Michele di ottenere la restituzione delle somme indebitamente ascritte dalla Unicredit … semplicemente sulla scorta che il conto corrente sul quale sarebbero avvenuti gli addebiti contestati fosse ancora aperto» (così il ricorso per cassazione a pagina 5). È vero invece che la corte distrettuale ha affermato cosa del tutto diversa, e cioè che, perché possa darsi ripetizione di indebito oggettivo, occorre:

i) che l’attore in ripetizione abbia effettuato un pagamento; ii) che il pagamento sia oggettivamente non dovuto. E non tutti i versamenti effettuati su un conto corrente costituiscono pagamenti, giacché tali sono soltanto i versamenti di natura appunto solutoria, e cioè i versamenti effettuati su un conto corrente non affidato ed in passivo ovvero i versamenti effettuati su un conto affidato quando il passivo eccede i limiti dell’affidamento. Sicché, in linea di principio, non vi è un ostacolo a che l’azione di ripetizione di indebito venga proposta a «conto aperto», a fronte di rimesse solutorie.

Come questa corte ha recentemente osservato, «a fronte dell’azione di ripetizione dell’indebito non è rilevante la questione … dell’avvenuta chiusura o meno del conto. Unico rilevante, in questi casi, è il profilo del pagamento indebito» (Cass. 24 aprile 2024, n. 11056). Se non vi è un pagamento in senso tecnico, e cioè una rimessa solutoria, discorrere di ripetizione di indebito è un non-senso; se vi è un pagamento in senso tecnico, non vi è ostacolo alla proposizione dell’azione di cui all’articolo 2033 c.c. in dipendenza della circostanza, in sé considerata, che il conto è aperto.

Altra questione è poi quella delle conseguenze che si verificano, a fronte di pagamenti oggettivamente indebiti, nel caso in cui il conto sia ancora aperto: e anche su questo punto la giurisprudenza della Corte è chiara, con l’affermazione secondo cui «il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca.

Infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all’art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate, non essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa» (Cass. 16 maggio 2024, n. 13586). Ciò detto, la ravvisata mancata aderenza del motivo di ricorso alla ratio decidendi, tanto più che dall’esame del medesimo non emerge affatto la natura dei versamenti effettuati dall’originario attore sul conto corrente in discorso, destina detto motivo alla statuizione di inammissibilità (Cass. 3 luglio 2020, n. 13735;

Cass. 7 settembre 2017, n. 20910). 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri