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Ordinanza — n. 25592/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to procedural violations regarding appeal order and filing deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25592/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals against both the appellate order and the first-instance judgment inadmissible. The appellant argued procedural violations regarding the timing of the appellate order and the evaluation of evidence, while the respondent contested the timeliness of the filing. The court rejected these claims, finding the order was issued within proper limits and the cassation appeal was filed late, missing the statutory deadline.

Regesto Legislator

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Art. 348-bis, 348-ter c.p.c.; The appeal against an order declaring inadmissibility is inadmissible if filed after the brief period for cassation has expired, and defects in the order's timing or length of reasoning do not constitute grounds for nullity.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal statutory time limits appellate order procedure cassation filing deadline procedural nullity censure procedurali opposizione al precetto esecutivo impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 348-bis c.p.c.
Art. 348-ter c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 325 c.p.c.
Art. 327 c.p.c.
articolo 111 della Costituzione
ed all’articolo 111 della Costituzione; -) ha impugnato la sentenza di primo grado denunciando violazione del disposto degli articoli 116 c.p.c.
articoli 116 c.p
ed all’articolo 111 della Costituzione; -) ha impugnato la sentenza di primo grado denunciando violazione del disposto degli articoli 116 c.p.c.
articolo 350 c.p
art. 350 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 2 febbraio 2016, n. 1914
Cass. 12 gennaio 2021, n. 270
Cass. 7 giugno 2021, n. 15786
(tra le molte Cass. 7 giugno 2021, n. 15786) non è invocato a proposito.
Cass. 19 febbraio 2019, n. 4870
348-bis c.p.c., sia perché non nuoce al soccombente, sia perché non impedisce il raggiungimento dello scopo (Cass. 19 febbraio 2019, n. 4870).
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Ordinanza — n. 40772/2023 — snpen
Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and procedural preclusion. The appeal was rejected because it merely repeated issues already decided by the first instance court without addressing them, rendering the appeal void. The court held that once an appeal is declared inadmissible, the underlying judgment becomes final and unchallengeable on the merits, preventing the court from examining subsequent prescription issues. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine. This decision reinforces the principle that procedural bars prevent re-litigation of settled matters. The ruling emphasizes the finality of inadmissibility declarations in criminal procedure. The court cited relevant articles regarding the finality of judgments and the limits of judicial power after procedural preclusion.
Ordinanza — n. 12377/2024 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded lack of reasoning regarding mitigating circumstances.
Ordinanza — n. 25628/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal against fine-only sentence due to inadmissibility and prescription issues.
Ordinanza Interlocutoria — n. 135/2024 — snciv
Cassation court remands case for public hearing to address digital notification proof issues under Italian Civil Procedure Code.
Ordinanza — n. 32774/2022 — snciv
Italian Court dismisses appeals for tardiness, rejecting formal defects in electronic notification compliance certificates.

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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.596/2022 R.G. proposto da : PAGLIARA ANNA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5, presso lo studio dell’avvocato PALLAVICINI GIORGIO (PLLGRG76R27H501E) rappresentato e difeso dall'avvocato ATTOLINI ARMANDO (TTLRND80L17H501I) -ricorrente- contro PUGLIA SVILUPPO SPA, elettivamente domiciliato in Bari Via M.R. Imbriani, 67, presso lo studio dell’avvocato DAMMACCO ANDREA (DMMNDR74D21A662A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro PUGLIA SVILUPPO SPA -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BARI n. 1440/2020 depositata i l 26/05/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Pagliara Anna ricorre nei confronti di Puglia Sviluppo S.p.A. contro l’ordinanza pronunciata dalla corte d’appello di Bari in data 4 giugno 2021 ai sensi degli articoli 348 bis e ter c.p.c. nonché, in subordine, contro la sentenza di primo grado del 26 maggio 2020. 2. ― Puglia Sviluppo S.p.A. resiste con controricorso, deducendo anzitutto l’improcedibilità o inammissibilità del ricorso. 3. ― Entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE 4. ― La ricorrente: -) ha impugnato l’ordinanza di cui si è detto denunciando violazione del disposto degli articoli 348-bis e 348-ter c.p.c. per irrituale ed errata applicazione dello strumento processuale ivi disciplinato, nullità della ordinanza emessa dalla corte d’appello di Bari, il tutto in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 4), c.p.c. ed all’articolo 111 della Costituzione; -) ha impugnato la sentenza di primo grado denunciando violazione del disposto degli articoli 116 c.p.c. e 2730 e ss. c.c. per aver il tribunale di Bari valutato secondo il suo prudente apprezzamento una prova da qualificarsi come legale, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 4), c.p.c..

RITENUTO CHE 5. ― Entrambe le impugnazioni sono inammissibili. 5.1. ― L’impugnazione avverso l’ordinanza resa ai sensi degli articoli 348-bis e 348 - ter c.p.c. è stata proposta sull’assunto che essa fosse affetta da vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, dunque nel quadro dei principi enunciati da Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914. Detti vizi consisterebbero in ciò:

a) l’ordinanza sarebbe stata pronunciata dopo lo svolgimento della trattazione;

b) l’ordinanza sarebbe sostenuta da una motivazione non succinta. Entrambe le doglianze sono destituite di fondamento. Quanto alla prima, è agevole osservare che l’appello della Pagliara indicava l’udienza del 12 aprile 2021, posticipata al 16 aprile 2021, secondo il calendario della corte d’appello, ma poi sostituita con trattazione cartolare in forza di provvedimento adottato dalla stessa corte d’appello del 24 febbraio 2021: è dunque palese che l’ordinanza di cui agli articoli 348-bise 348- terè stata adottata (all’esito di «riserva », come ben possibile: v. p. es.

Cass. 12 gennaio 2021, n. 270) a chiusura della prima udienza, prima dell’adozione di qualunque provvedimento ex articolo 350 c.p.c.: di guisa che il richiamo al principio secondo cui l’inosservanza da parte del giudice di appello della specifica previsione contenuta nell’articolo 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., la quale gli consente di dichiarare inammissibile l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c. (tra le molte Cass. 7 giugno 2021, n. 15786) non è invocato a proposito.

Quanto alla seconda, è il caso di limitarsi ad osservare che non costituisce vizio proprio dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., deducibile come motivo di ricorso per cassazione, la circostanza che il giudice di appello abbia motivato diffusamente le ragioni per le quali l'appello non aveva ragionevole probabilità di accoglimento, posto che l'eccesso motivazionale non può essere causa di nullità di un provvedimento giudiziario, e tanto meno dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., sia perché non nuoce al soccombente, sia perché non impedisce il raggiungimento dello scopo (Cass. 19 febbraio 2019, n. 4870).

L’ordinanza è stata dunque pronunciata entro i limiti fissati dal dato normativo di riferimento: ed essa non è impugnabile, essendo viceversa impugnabile, secondo quanto prevede l’articolo 348-ter, la sentenza di primo grado. 5.2. ― L’impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado è inammissibile. Stabiliva l’articolo 348-ter c.p.c. che: «Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità.

Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile». Nella specie l’ordinanza del 4 giugno 2021 della corte d’appello di Bari è stata regolarmente comunicata ad entrambe le parti, nella stessa data del 4 giugno 2021, come documentato dalla controricorrente, sicché da quella data ha preso corso il termine «breve» di cui all’articolo 325 c.p.c., mentre il ricorso per cassazione, palesemente tardivo, risale al 24 dicembre 2021. 6. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo