Appeal dismissed because transaction performance not proven, only signing occurred while debt remains due.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal regarding the cessation of the subject matter of the dispute. The appellants claimed a transaction with Prelios extinguished the debt, but the court found no evidence that the transaction was perfected or that the final payment had been made. Since the transaction clause required integral performance to extinguish claims and the last installment was still due, the court ruled the dispute remained active.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1220 c.c.; Art. 1338 c.c.: The cessation of the subject matter of the dispute requires the actual performance of the transactional obligation, not merely its signing, and remains in effect until the final payment is made.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.54/2020 R.G. proposto da : TOMASSINI PAOLO, PALINI EMMA, MEDIA SERVCE TOMASSINI PAOLO, PALINI EMMA DITTA, -ricorrenti- contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3317/2019 depositata il 17/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2024 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. vista l’istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere avanzata dai ricorrenti, sulla base di una transazione che si assume intercorsa con Prelios; considerato che è in giudizio Bnl, che è rimasta intimata, e nulla si sa di una ipotetica cessione del credito a Prelios, cessione della quale non si dà conto nell’atto di transazione; considerato, d’altronde, che la transazione non risulta perfezionata, dal momento che l’accettazione della proposta transattiva (che risulta essere di Prelios) non risulta pervenuta a conoscenza della controparte; considerato, inoltre, che la transazione contiene la seguente clausola:
«Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che con l'integrale adempimento di tutto quanta stabilito s'intenderanno integralmente e reciprocamente soddisfatte di qualsivoglia loro pretesa e dichiarano, pertanto, di null'altro avere a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa, comunque riconducibile agli atti, ai fatti ed alle obbligazioni di cui alle premesse»; ritenuto, dunque, a quest’ultimo riguardo, che la cessazione della materia del contendere è ricollegata all’adempimento della transazione, e non alla sua semplice stipulazione, adempimento di cui nulla si sa, tanto più che il termine per il pagamento dell’ultima rata, alla data dell’adunanza, non risulta ancora scaduto;
PER QUESTI MOTIVI invita la parte ricorrente a documentare il perfezionamento della transazione nei termini di cui in parte motiva e rinvia la causa a nu