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Ordinanza — n. 25434/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bank claims in bankruptcy due to judge's failure to rule on loan contract nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25434/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the bankruptcy court's decision to reject bank claims, ruling that the lower tribunal failed to address the nullity of the loan contracts. The bankruptcy administrator argued the loans were void because they were part of an illegal debt restructuring scheme that caused the company's collapse. Consequently, the court ordered the case remanded to a different tribunal for a new examination of the creditor's claims.

Regesto Legislator

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Art. 95 comma 1 e 99 comma 7 l.fall; The bankruptcy judge is obligated to rule on the nullity of creditor claims based on illegal cause when raised by the administrator, and a failure to do so constitutes a ground for cassation.

Parole chiave

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bankruptcy nullity illegal cause contracts debt restructuring omitted ruling remand to tribunal credito agricolo enti credititi cooperativa di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 95 comma 1 l.fall
Art. 99 comma 7 l.fall
art. 112 c.p
1.1 Il secondo mezzo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24972/2016 R.G. proposto da: Fallimento SocietàAgricola Tre Stelle Srl, elettivamente domiciliato in Roma Via Cassiodoro 9, presso lo studio dell’avvocato Nuzzo Mario (NZZMRA42L23H501C) rappresentato e difeso dall'avvocato Calandruccio Michele (CLNMHL74E01G337J) ricorrente- contro Intesa Sanpaolo Spa, elettivamente domiciliata in Roma L.go di Torre Argentina 11, presso lo studio dell’avvocato Martella Dario (MRTDRA63M07H501D) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Ferri Fabrizio (FRRFRZ68E20B157E) - controricorrente nonchécontro Dovalue spa, già Dobank spa, già Unicredit Spa, elettivamente domiciliata in Roma Lungotevere Arnaldo Da Brescia, 9/10, presso lo studio dell’avvocato Baroni Marta (BRNMRT67M44G388N) rappresentata e difesa dall'avvocato Camussi Michelangelo (CMSMHL45A23F882A); -controricorrente- avverso decreto di Tribunale Parma nr. rep. 2236/2016, depositato il 19/09/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 Unicredit spa (alla quale è succeduta, a seguito una serie di operazioni di cessione in blocco dei crediti, Dovalue Spa) con tre distinte domande di insinuazione, chiese che fossero ammessi allo stato passivo del Fallimento Società Agricola Tre Stelle Srl i seguenti crediti: a) € 19.225,04, in prededuzione ex art. 2755 e 2770 c.c.; € 13.376.661,46, (importo successivamente rettificato in € 11.593.884,10), in via privilegiata ipotecaria e, limitatamente alla somma di € 3.108,09, in chirografo, sorti a seguito di un finanziamento concesso a Società Agricola Tre Stelle Srl da Unicredit Banking spa, quale banca agente e mandataria con mutuo dell’8/7/2009 garantito da ipoteca iscritta su immobili della debitrice e di altra società e da fideiussione prestata da Greci Alberto e Serventi Micheli Tersili Paola; b) € 24.457,13 in prededuzione per spese sostenute per la procedura esecutiva immobiliare; c) € 1.344,60, in prededuzione, sempre per spese anticipatein altra procedura esecutiva. 1.1 Il Giudice Delegato, aderendo alle conclusioni del curatore, escluse i crediti rilevando l’illiceità e la nullità della complessiva operazione di finanziamento posta in essere da un pool di banche con capofila Unicredit Banking spa che aveva sostituito debiti chirografari con debiti garantiti da ipoteche su beni conseguiti dalla creditrice per effetto di operazioni di scissione di società facenti parte dello stesso gruppo ed aveva concorso a causare il dissesto della società con conseguente diritto al risarcimento danni sorto in favore del curatore che veniva posto in compensazione con eventuali crediti vantati da Unicredit. 2 Banca Monte Parma spa (successivamente incorporata in Intesa Sanpaolo Spa) chiese che fosse ammesso allo stato passivo del Fallimento Società Agricola Tre Stelle srl il credito dell’importo complessivo di € 1.758.743,20, in via privilegiata, per € 600.000 e, in chirografo, per € 1.158743,20, derivante da fideiussione rilasciata dalla società fallita a garanzia dei debiti di Greci Geremia Figli (poi divenuta Zenith spa anch’essa fallita). 2.1 Anche tale credito fu escluso dal G.D. in quanto il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca che aveva iscritto ipoteca giudiziale sui beni immobili della società non era divenuto definitivo e la fideiussione era finalizzata e strettamente collegata alla illecita operazione di finanziamento di cui alla insinuazione di Unicredit spa. 3 Sulle impugnazioni proposte dagli istituti di credito, il Tribunale di Parma, riuniti i ricorsi, accoglieva le opposizioni ammettendo Banca Monte Parma spa nella misura indicata, in collocazione chirografaria, e Unicredit Banking spa nell’ammontare e nel grado richiesti. 3.1 Il Tribunale emiliano rilevava la carenza in capo al curatore della legittimazione ad agire nell’interesse della massa con l’azione di risarcimento dei danni per abusiva concessione del credito, sicché le pretese creditorie delle banche non potevano essere paralizzate per l’asserita illiceità delle operazioni di finanziamento che avevano artificiosamente consentito la continuazione dell’attività imprenditoriale ritardando il fallimento. 4 Fallimento Società Agricola Tre Stelle Srl ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a cinque motivi, illustrati con memoria; gli istituti bancari hanno svolto difese mediante controricorso dando atto delle rispettive successioni nei crediti.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.101 e 112 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360 1° comma nr. 3 e 4 c.p.c.; si sostiene che la decisione impugnata sia lesiva del diritto di difesa e del principio del contraddittorio in quanto nel giudizio di opposizione si era discusso della eccepita illiceità e nullità dell’operazione di finanziamento e mai della legittimazione ad agire del curatore in ordine all’azione risarcitoria; il Tribunale non aveva neppure invitato le parti ad interloquire sulla questione rilevata d’ufficiocosicché anche per tale ragione il decreto sarebbe affetto da nullità. 1.1 Il secondo mezzo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 1° comma nr. 4 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente rilevato d’ufficio la carenza di legittimazione attiva del curatore. 1.2 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione dell’ art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360 1° comma nr. 4 c.p.c.: si argomenta che i giudici dell’opposizione non si siano pronunciati sulle eccezioni di nullità del contratto di finanziamento sollevate dal curatore ed accolte dal G.D. così incorrendo nella violazione del principio tra chiesto e giudicato. 1.3 Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art.360 1° comma nr.5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti costituito dalla questione della nullità dei contratti di mutuo in quanto le somma mutuate venivano utilizzate per ripianare debiti pregressi. 1.4 Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 42 43 e 95 1° comma l.fall. per avere il Tribunale erroneamente privato il curatore della facoltà di proporre eccezioni di merito. 2 Il primo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati e il loro buon esito determina l’assorbimento di tutti gli altri motivi 2.1 Emerge dalla trascrizione del provvedimento nel corpo del ricorso che all’esito del giudizio di verifica dei crediti il Giudice Delegato, in accoglimento delle conclusioni del curatore, ebbe a rigettare le domande di ammissione allo stato passivo proposte dai creditori attuali ricorrenti come da proposta del curatore fallimentare che aveva eccepito l’illiceità del fatto costitutivo del credito costituito dai contratti di mutuo finalizzati alla estinzione di precedenti crediti chirografari con sostituzione di debiti garantiti dal ipoteca; tale complessiva operazione aveva contribuito a causare il dissesto ed era risultata fonte di danni quantificati in somme non inferiori a quelle erogate con il finanziamento che venivano, quindi, poste in compensazione. 2.2 Dalla memoria di costituzione del fallimento nei giudizi di opposizione, il cui contenuto in funzione della censura è stato riportato per estratto nel ricorso, risulta che il Fallimento nel chiedere il rigetto delle domande di ammissione allo stato passivo aveva eccepitola nullità dei contratti di mutuo e finanziamento per illiceità della causa concreta e/o contrarietà alle norme imperative in quanto i contratti di mutuo costituivano i tasselli di una complessiva manovra di rimodulazione dei debiti in capo alle società del gruppo Greci nei confronti del ceto bancario con il risultato pratico della estinzione dei precedenti debiti bancari e la contestuale sostituzione con debiti garantiti da ipoteca su beni immobili che Tre Stelle srl aveva ricevuto da società del gruppo attraverso operazioni straordinarie di scissione societaria. 2.3 Sempre secondo quanto prospettato dalla curatela nei propri scritti difensivi la concessione del credito da parte degli istituti di credito, ben consapevoli delle finalità e dell’utilizzo delle somme di Tre Stelle srl, era da considerarsi illecita e/o nulla anche sotto il diverso profilo dell’aggravamento dell’equilibrio finanziario delle società coinvolta e del concorso alla causazione del dissesto. 2.4 Così precisato il thema decidendum sul quale il giudice dell’opposizione era stato chiamato a pronunciarsi, è mancata da parte del Tribunale emiliano la benché minima presa di posizione sull’ eccezione di nullità per illiceità della causa dei mutui, che il curatore era certamente legittimato a proporre, ai sensi degli art.95 comma 1 e 99 comma 7 l.fall, al fine di paralizzare la pretesa creditoria insinuata dalle banche che proprio sulle obbligazioni discendenti da quei contratti traeva fondamento. 2.5 Il decreto impugnato affronta unicamente la questione, non trattata, né discussa nel giudizio di opposizione, della legittimazione attiva del curatore ad esperire azione risarcitoria per abusiva concessione, erroneamente ritenuta assorbente e dirimente ai fini di deci dere una controversia che non la contemplava.

Ricorre, pertanto, il dedotto vizio di omessa pronuncia rispetto al tema. 3 In accoglimento del primo e del terzo motivo l’impugnato decreto va cassato con rinvio della causa al Tribunale di Parma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudiziodi legittimità. PQM La Corte, accoglie il primo e il terzo motivo, assorbiti tutti gli altri motivi, cassa l’impugnato decreto in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Parma, in diversa composizione,cui