Cassation appeal dismissed; case extinguished with full cost compensation due to subsequent leading case precedent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished with full compensation for litigation costs. The Locatelli sisters had withdrawn their appeal after the 'Varuolo' leading case established a new precedent regarding postal bond interest rates. The court granted cost compensation because the new legal orientation was consolidated only through subsequent rulings, justifying the withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 360-bis c.p.c.: The judgment is extinguished with full cost compensation when a party withdraws an appeal due to a subsequent leading case that consolidates a new legal orientation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3071/2023 R.G. proposto da : LOCATELLI MARINELLA, LOCATELLI ADRIANA, LOCATELLI PATRIZIA, elettivamente domiciliati in BERGAMO VIA G. CAMOZZI, 118 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato PERSICO RITA (PRSRTI83H47A794K) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato COSTELLI MARISA FRANCA (CSTMSF58A63F205U) -ricorrente- contro POSTE ITALIANE S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO TORLONIA 33, presso lo studio dell’avvocato ASTORRI STEFANO (STRSFN47M04D542V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELL'AGLIO GIANFRANCO (DLLGFR73M03B300I) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 861/2022 depositata il06/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. I FATTI DI CAUSA 1.- Patrizia, Marinella e Adriana Locatelli hanno chiesto al Tribunale di Bergamo, la condanna di Poste Italiane s.p.a. al rimborso di rimborso di 13 buoni fruttiferi postali: n. 3 buoni appartenenti alla serie P sottoscritti in data 21.5.1986; n.9 buoni appartenenti alla serie Q/P sottoscritti tra il 7.8.1986 e il 7.11.1986; n.1 buono appartenente alla serie Q sottoscritto in data 16.3.1987 assumendo che dovevano applicarsi i tassi di interesse riportati sul retro dei titoli, e non l’importo che le era stato offerto da Poste Italiane. 2.- La sentenza con cui il Tribunale di Bergamo ha condannato Poste Italiane S.p.A. al pagamento in favore delle attrici di euro 130.780,11, oltre interessi legali dal 3.5.2017 al saldo effettivo, accogliendo così il calcolo degli interessi fatto dalla convenuta, e rigettando tutte le altre domande è stata impugnata dalle sig.re Locatelli con riguardo al solo capo riguardante i buoni appartenenti alla serie Q/P. 3.- La Corte d’Appello di Brescia ha accolto il solo motivo d’appello concernente la decisione relativa alle spese di lite disponendo compensazione per metà delle spese relative ai due gradi di giudizio. 4.- Avverso detta sentenza, le appellanti ha presentato ricorso per cassazione affidandolo a due motivi di cassazione.
Ha resistito con controricorso Poste Italiane rilevando preliminarmente la inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis 1° comma c.p.c. ed in subordine l’infondatezza dei motivi. 5. ― In prossimità dell’adunanza le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando di non avervi più interesse a seguito dell’emissione della Sentenza definita «leading case Varuolo» pubblicata il 26.7.2023, n. 22619/2023, dando atto di aver notificato atto di rinuncia e procura speciale conferita alle procuratrici in data 13.6.2024; hanno chiesto che le spese del presente giudizio vengano compensate poiché il ricorso è stato notificato in data antecedente rispetto alla definizione della questione «buoni postali fruttiferi Q/P».
La rinuncia è stata ritualmente comunicata alle controparti che non risulta vi abbiano aderito. Ciò nondimeno il Collegio reputa sussistano giusti motivi di provvedere alla compensazione delle spese della presente fase del giudizio in considerazione del fatto che l’orientamento espresso nel precedente che ha indotto la ricorrente alla rinuncia si è consolidato solo in seguito, per effetto di successive pronunce di questa Corte. 6. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto, con integrale compensazione delle spese di lite del grado
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio con integrale compensazione delle spese di li