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Ordinanza — n. 25420/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows bank appeal, ruling interest claims on savings books prescribe in five years, not ten.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25420/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court overturned the Court of Appeal's decision, which had extended the statute of limitations for interest claims to ten years. The plaintiff argued that interest on savings books was part of a single principal debt, but the Court held that interest constitutes a separate, periodic obligation subject to a five-year limitation period. Consequently, the Court dismissed the plaintiff's claim for pre-2008 interest as time-barred and remanded the case to the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 2948, n. 4 c.c.; Art. 2937 c.c.: Interest on savings deposits constitute a distinct periodic obligation independent of the principal capital, thereby subjecting such claims to a five-year statute of limitations rather than the ten-year period applicable to the principal debt.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations savings book interest periodic obligation five year prescription accessory debt savings deposit remand to appellate court libretto di risparmio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2948, n. 4 c.c.
RITENUTO CHE L’unico motivodenunzia la violazione dell’art. 2948, n.4, c.c.
Art. 2937 c.c.
art. 2937 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 25047/09
Cass., n. 9695/11
Cass., n. 802/99
Cass., n. 3348/03
Cass., n. 11125/24
Cass., n. 788/12
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Testo completo

TO AMATORE Consigliere ORDINANZA sul ricorso 19507/2021proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.,elett.te dom ic. in Roma, via Appennini 48, presso l’avv. Giuseppe Ludovico Motti Barsini, rappres. e difesa dall’avv. Carlo Varvaro,per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- TERRANA SANTA, elett.te domic.presso l’avv. Fabio Mazzola dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 900/2021 de lla Corte d’appe ll o di Palermo, pubblicata il 3.6.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024dal Cons. rel., dott.

ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE Con citazione del 25.1.13 Santa Terrana conveniva innanzi al Tribunale di Palermo la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., chiedendone la condanna alla restituzione delle somme indicate in tre libretti al portatore di cui s’affermava titolare-accesi in date 24.11.80 il primo e 31.1.83 gli altri due-complessivamente quantificate in euro 98.126,86 oltre interessi legali dall’apertura di ogni singolo libretto. Al riguardo, l’attrice assumeva che: nel gennaio del 1986 si era recata presso la banca convenuta per riscuotere, per la prima volta dall’apertura dei libretti, una parte delle somme depositate, ma le fu riferito che il saldo complessivo ammontava a lire 1.400.000 relativamente a due libretti, mentre per il terzo il saldo era considerato estinto; avendo verificato gravi irregolarità contabili nella documentazione in possesso della banca, aveva presentato reclamo alla direzione generale della banca e una denuncia-querela; nel corso delle indagini la banca aveva attribuito la responsabilità di quanto accaduto al preposto che si era occupato delle operazioni sui suddetti libretti, in quanto le falsificazioni effettuate sugli stessi riportavano la sigla dello stesso preposto; il procedimento to penale si era chiuso con l’archiviazione per la morte sopravvenuta dell’indagato.

Con sentenza del 17.7.15, il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannava la convenuta al pagamento, a favore dell’attrice, della somma di euro 98.126,86 oltre interessi legali dal 17.3.08. Con sentenza depositata del 3.6.21 la Corte territoriale, decidendo sull’appello dell’attrice e sull’appello incidentale della banca, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava MPS al pagamento, in favore della Terrana, della somma di euro 103.291,38 oltre interessi legali dalla messa in mora, pari all’importo versato nei libretti in questione.

Banca MPS ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza, con unico motivo. Santa Terrana resiste con controricorso, illu strato da memoria. RITENUTO CHE L’unico motivodenunzia la violazione dell’art. 2948, n.4, c.c. per aver la Corte d’appello- difformemente dal Tribunale - affermato che non si era prescritto il diritto di Santa Terrana a conseguire gli interessi maturati anteriormente al 2008 sulle somme depositate nei libretti di deposito a risparmio, argomentando che, nel deposito bancario, l’obbligo restitutorio della banca sorge, salvo il caso di un termine convenzionale di scadenza contrattuale, solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione d’esigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendoin tal modo sorgere il corrispondente obbligo della banca.

Al riguardo, la banca ricorrente lamenta che , s econdo la Corte territoriale, il termine iniziale della prescrizione sugli interessi decorreva dalla richiesta del cliente di restituzione delle somme depositate sul libretto bancario, con la conseguenza che l’attrice aveva diritto a tali interessi, non già dal 2008- come ritenuto dal Tribunale - ma dal 27.1.86, data del primo atto di messa in mora della banca depositaria, avendo fatto erronea applicazione di un orientamento di questa Corte relativo, però, alla restituzione della sola sorta capitale.

Il motivo è fondato. Nel deposito bancario l'obbligo restitutorio della banca sorge, salvo il caso di previsione di un termine convenzionale di scadenza del contratto, solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo in tal modo sorgere il corrispondente obbligo dellabanca (Cass., n. 8998/21; n. 788/12).

Tale orientamento, richiamato nella sentenza impugnata, riguarda l’obbligo restitutorio della banca in ordine alla sola sorta capitale; per ciò che riguarda gli interessi- il cui pagamento costituisce oggetto di causa- va anzitutto osservato che l 'obbli gazione relativa è legata a quella principale da un vincolo di accessorietà soltanto nel momento genetico, mentre le sue vicende sono indipendenti da quelle del capitale e dai relativi atti interruttivi, con la conseguenza che, costituendo l'oggetto di una prestazione dovuta in base ad una "causa debendi" continuativa, tale obbligazione soggiace alla prescrizione quinquennale fissata dall'art. 2948, n. 4, cod. civ.

Laddove, tuttavia, essa attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, si ha identità della "causa debendi" tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale (Cass., n. 25047/09; n. 9695/11). Al riguardo, laprescrizione quinquennale è prevista dall'art. 2948, n. 4 cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi; la normasi riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicché anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il contenuto della periodicità (Cass., n. 802/99; n. 3348/03; n. 11125/24).

Nella specie, s’applica la prescrizione quinquennale, in quanto la richiesta di riconoscimento degli interessi corrispettivi, non accreditati sul libretto, e quindi non compresi nel saldo apparente da esso risultante, costituisce domanda autonoma rispetto a quella di restituzione della somma capitale contabilizzata; invero,trattandosi di deposito bancario, non regolato in conto corrente, gli interessi sono annotati dall’istituto di credito, a fine periodo di capitalizzazione e al saggio convenuto contrattualmente ovvero a quello legale, su un conto individuale di deposito correlato al singolo deposito acceso, per poi venire annotati, alla prima occasione (prelievo, anche estintivo, o versamento, ovvero richiesta ad hoc), anche sul libretto (Cass., n. 788/12).

Non può essere dunque essere condiviso quanto affermato nella sentenza impugnata, secondo cuila prescrizione non decorrerebbe nel caso in cui il cliente non abbia richiesto l’annotazione sul libretto degli interessi maturati, principio valevole, come detto, solo in ordine al la restituzione delcapitale. Pertanto, la mancata richiesta del pagamento degli interessi da parte della Terrana non può precludere il decorso del termine quinquennale di prescrizione, in mancanza di un comportamento della banca incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione, e dunque idoneo a valere quale rinunzia alla prescrizione ex art. 2937 c.c., come accaduto nel caso di specie.

Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello