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Ordinanza — n. 25414/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to new issue regarding payment notice not raised in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25414/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that a prior payment notice was legally required for the collection procedure to be valid, a point the first-instance court had already ruled on. The court rejected this argument because the issue constituted a new legal question that had not been properly raised or substantiated before the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 10 comma 2 lett. c) D.L. 1996 n. 323: A new legal issue regarding the necessity of a prior payment notice, not examined by the appellate court, is inadmissible in cassation unless the appellant specifies where it was deduced in the prior proceedings.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal new legal issue payment notice requirement collection procedure validity autonomy of cassation appeal caso di garanzia bancaria legittimazione per agire in via esecutiva ritiro della domanda di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.c.
43 in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.
Art. 10 comma 2 lett. c) D.L. 20 giugno 1996, n. 323
La necessità, ai fini della validità della procedura di riscossione, della notifica dell’invito al pagamento, è stata introdotta nell’ordinamento dall’art. 10, comma 2, lett.
Art. 60 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
425), che ha modificato l’art. 60 del d.P.R.
Art. 9 commi 4 e 5 d.lgs n. 123/98
D.M. 12 luglio 2012, n. 140
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 1203 c.c
c) di non aver mai ricevuto documentazione attestante il pagamento e, quindi, la surroga nei suoi confronti ex art. 1203 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 32804/2019
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4343/2022 R.G. proposto da : BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIEGI N.28, presso lo studio dell’avvocato GRIECO ANTONIO (GRCNTN60D02H501U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BELLANTUONO MATTEO CARMELO , elettivamente domiciliato in ROMA VIA S.TOMMASO D'AQUINO, 80, presso lo studio dell’avvocato BOZZA SIMONA (BZZSMN72P57E716W) rappresentato e difeso dall'avvocato PIACQUADDIO CIRO MASSIMO MARIO (PCQCMS61B20H926J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 102/2022 depositata il18/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. FATTI DI CAUSA 1.- Matteo Carmelo Bellantuono ha proposto opposizione all’esecuzione relativa alla cartella di pagamento notificatagli il 18.11.2014 con cui Equitalia Sud s.p.a., su incarico della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a., gli aveva intimato il pagamento della somma di euro 210.022,36 nella sua qualità di garante e coobbligato della società Bellantuono s.r.l. per la restituzione di un finanziamento ricevuto. A fondamento dell’opposizione ha dedotto:

a) di non aver mai ricevuto la richiesta di pagamento quale fideiussore del debitore principale, sicché il creditore e il concessionario della riscossione non avrebbero potuto procedere all'esecuzione nei suoi confronti sulla base della cartella di pagamento in questione;

b) che il creditore non aveva diritto a procedere alla riscossione della somma avvalendosi della procedura di cui all'articolo 67 comma 2 DPR 28.1.1988 n. 43 in mancanza del presupposto della revoca del finanziamento;

c) di non aver mai ricevuto documentazione attestante il pagamento e, quindi, la surroga nei suoi confronti ex art. 1203 c.c. di Medio credito centrale rispetto a Ubi Banca Carime, concedente il finanziamento . 2.- Il Tribunale di Foggia ha accolto l’opposizione e dichiarato nulla la cartella di pagamento, in quanto emessa, da un lato, senza aver validamente notificato al debitore-fideiussore una comunicazione di escussione della garanzia con relativo invito al pagamento; dall'altro senza una previa revoca del finanziamento, come richiesto dall'articolo 9 co. 4 d.Lgs n.123/98. 3.- Detta sentenza è stata impugnata sia da Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a. (MCC) che da Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia Sud s.p.a).

Per quel che qui interessa MCC ha proposto due motivi d’appello: con il primo – come si legge nella sentenza gravata – ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che non vi era prova della comunicazione al debitore dell'invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo, deducendo, in particolare, che il giudice di primo grado era andato ultra petita in quanto l'opponente non aveva mai contestato la regolarità della notificazione della cartella di pagamento; con il secondo ha censurato l'errata interpretazione dell'articolo 9 commi 4 e 5 del d.lgs n. 123/1988 in quanto il primo giudice aveva affermato che la procedura di riscossione coattiva era ammissibile solo nei casi di revoca del finanziamento e non di inadempimento. 3.- I due gravami sono stati riuniti dalla Corte di Appello di Bari che li ha rigettati entrambi ed ha confermato la sentenza impugnata, affermando –previa ricostruzione in fatto della vicenda - che, benchè Mediocredito Centrale ben potesse procedere al recupero coattivo del credito mediante iscrizioni a ruolo in base all'articolo 67 co. 2 lett.

a) del DPR 28.1.1988 n. 43, detta iscrizione avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione di un invito al pagamento nei confronti del debitore- garante Bellantuono e, poiché tale invito non risultava pervenuto al medesimo, non si sarebbe potuto formare il ruolo né il titolo esecutivo posto a fondamento dell'opposizione. Ha, inoltre escluso che il giudice di primo grado, decidendo in tal senso, fosse andato ultra petita, in quanto l'opponente con l'atto di opposizione « non aveva affatto contestato la mancata notificazione della cartella ma proprio la mancata comunicazione dell'invito al pagamento funzionale alla formazione del ruolo, comunicazione il cui percepimento come si è detto non risulta in alcun modo provato».

Ha infine osservato che l'infondatezza del primo motivo d'appello escludeva la rilevanza del – pur fondato - secondo motivo di gravame relativo l'esperibilità della procedura di riscossione coattiva attivata e respinto tutti i motivi di appello dell’Agenzia delle entrate in quanto infondati. 5.- Avverso la sentenza ha proposto ricorso MCC affidandolo ad un unico motivo di ricorso, cui ha resistito il sig. Bellantuono. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con l’unico motivo di cassazione la ricorrente deduce violazione dell’art. 67, comma 2, lett.

a) del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Secondo la ricorrente l’art. 67, comma 2, lett. a), del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (applicabile ratione temporis), non prevede la previa notifica dell’invito al pagamento per procedere alla riscossione coattiva, dando esclusivamente risalto alla scadenza del termine di pagamento, che nella fattispecie si era già verificata al momento della notifica della cartella. La necessità, ai fini della validità della procedura di riscossione, della notifica dell’invito al pagamento, è stata introdotta nell’ordinamento dall’art. 10, comma 2, lett. c), del D.L. 20 giugno 1996, n. 323 (convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425), che ha modificato l’art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ma riguarda l’IVA, e le imposte di registro, sulle successioni e sulle donazioni, e le tasse ipotecarie e catastali, onde non si applica nel presente giudizio ove la normativa sulle prerogative e i diritti di recupero del credito del fondo di garanzia non prevede alcun obbligo preventivo di notifica di un invito al pagamento. 2.- Il motivo è inammissibile perché la ricorrente propone in questa sede una questione nuova rispetto al thema decidendumdel giudizio di appello, ovvero una censura di legittimità su un aspetto della decisone (la necessità della previa comunicazione di un invito al pagamento) che, pur costituendo la ratio decidendi già della sentenza di primo grado, non era stata sottoposta all’esame del giudice di secondo grado.

Né la ricorrente ha specificato, come era suo onere nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, di aver dedotto la questione della irrilevanza del previo invito al pagamento agli effetti dell’attivazione della procedura coattiva di riscossione, in sede di gravame dinanzi al giudice di secondo grado, né in quale parte dell’atto d’appello ciò sarebbe avvenuto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la censura (cfr. Cass. 32804 /2019 per cui « qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa»). 4.- − Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di Matteo Carmelo Bellantuono liquidate nell'importo di euro 7.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a