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Ordinanza — n. 25400/2024 — snciv Generato dall'IA

Court orders correction of Supreme Court order to name losing parties for litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25400/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted an application to correct a material error in a previous order regarding litigation costs. The original order incorrectly named only the bank as the party liable for costs, whereas the losing parties were the liquidation company and an individual. The court ruled that the error prevented enforcement and ordered the clerical correction to name the actual losing parties.

Regesto Legislator

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Art. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: A material error in the operative part of a judgment that misidentifies the party liable for costs constitutes a correctable defect, allowing the court to amend the text to reflect the true losing parties.

Parole chiave

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material error correction litigation costs allocation operative part amendment enforcement impediment clerical mistake remedy correzione di errore materiale accollo delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 374 c.p.c.
Art. 375 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24/07/2012, n. 12962
Cass. n. 12184 del 2020
- non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n. 12184 del 2020).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24775/2023 R.G. proposto da : GAVO SRL, ANSELMI AGOSTINO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RIDOLFINO VENUTI 42, presso lo studio dell’avvocato DI SARNO ALESSANDRA (DSRLSN68D57H501L) rappresentati e difesi dall'avvocato TANZA ANTONIO (TNZNTN61H04E506I) -ricorrente- BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OMBRONE N. 14, presso lo studio dell’avvocato PESENTI MARCO (PSNMRC63E05F205W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAPUTI GIUSEPPE (CPTGPP71D14G942Z) -resistente- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 22016/2023depositata il 24/07/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. Rilevato che: - con ordinanza n. 22016/2023 pubblicata in data 24.07.2023 nel procedimento RG 982/2018 questa Corte rigettato il ricorso promosso da Gavo s.r.l. in liquidazione e dal sig. Agostino Anselmi, nella motivazione dello stesso provvedimento disponeva che “Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.”; - nella parte dispositiva, invece, si legge: “Condanna la banca ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €13.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge”. -poichè le parti ricorrenti nel presente procedimento erano Gavo S.r.l. in liquidazione ed il sig.

Agostino Anselmi, i quali sono risultati soccombenti, e’ evidente che sono i medesimi ad essere stati condannati al rimborso delle spese di lite; - sicchè l’espressione contenuta nella parte dispositiva dell’Ordinanza: “Condanna la banca ricorrente al pagamento delle spese processuali” è affetta da errore materiale che impedisce di porre in esecuzione l’Ordinanza stessa da parte di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. che ha chiesto disporre la correzione materiale della ordinanza predetta; - la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18.92024 per la quale non sono state depositate memorie; considerato - che può accedersi alla richiesta, concretando la relativa mancanza un errore materiale; - invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corte ha ritenuto che «L'errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezione degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale (…)».

L’istanza di correzione è stata comunicata alle controparti dalla cancelleria, sicchè il contraddittorio può ritenersi ritualmente realizzato, né i destinatari hanno fatto pervenire osservazioni in senso contrario. In conclusione: - l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanza n. 22016/2023 pubblicata in data 24.07.2023, alla pag. 6, nel dispositivo ove è scritto: « Condanna la banca ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €13.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge» deve leggersi:

« Condanna i ricorrenti GAVO SRL e ANSELMI AGOSTINO al pagamento delle spese processuali, che liquida in €13.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge». - non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n. 12184 del 2020). - dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n. 22016/2023 pubblicata in data 24.07.2023, alla pag. 6, nel dispositivo ove è scritto: « Condanna la banca ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €13.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge» deve leggersi: « Condanna i ricorrenti GAVO SRL e ANSELMI AGOSTINO al pagamento delle spese processuali, che liquida in €13.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge». Dispone che la correzione sia annotata a cura della