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Ordinanza — n. 25384/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal after new precedent; costs fully compensated to appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25384/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal extinct and ordered full compensation of litigation costs between the parties. The appellants withdrew their appeal after the Supreme Court published a new precedent ('leading case Varuolo') that resolved the outstanding issue regarding postal interest bonds. Although the opposing party contested the withdrawal, the Court granted the cost compensation because the new precedent had only recently solidified through subsequent rulings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 c.p.c.; Art. 360-bis c.p.c.: A cassation appeal declared extinct with full cost compensation when withdrawn by the appellant following the publication of a new precedent that resolves the disputed legal issue.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction withdrawal of appeal cost compensation leading case precedent postal interest bonds legal interest calculation procedural dismissal restituzione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio con integrale compensazione delle spese di lite tra l
Art. 360-bis c.p.c.
Ha resistito con controricorso Poste Italiane rilevando preliminarmente la inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis 1° comma c.p.c.
art. 391 c.p
La Corte, visto l’art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 22619/2023 della Corte di Cassazione
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4698/2023 R.G. proposto da : MOROTTI ESTER, MOROTTI FRANCESCO, MOROTTI GIUSEPPE, MOROTTI MARIA VIRGINIA, elettivamente domiciliati in BERGAMO VIA G CAMOZZI N 118 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PERSICO RITA (PRSRTI83H47A794K) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato COSTELLI MARISA FRANCA(CSTMSF58A63F205U) -ricorrente- contro POSTE ITALIANE S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO TORLONIA N. 33, presso lo studio dell’avvocato ASTORRI STEFANO (STRSFN47M04D542V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELL'AGLIO GIANFRANCO (DLLGFR73M03B300I) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 919/2022 depositata il29/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. I FATTI DI CAUSA 1.- Ester, Maria Virginia, Francesco e Giuseppe Morotti hanno chiesto al Tribunale di Bergamo, la condanna di Poste Italiane s.p.a. al rimborso di rimborso di 2 buoni fruttiferi postali serie P/O, 5 buoni fruttiferi serie P e 1 buono fruttifero serie Q/P. 2.- La sentenza con cui il Tribunale di Bergamo ha condannato Poste Italiane S.p.A. al pagamento in favore di parte attrice dell’importo complessivo di € 57.335,02di oltre interessi legali, accogliendo così il calcolo degli interessi fatto dalla convenuta, è stata impugnata dai sig.ri Morotti. 3.- La Corte d’Appello di Brescia ha accolto parzialmente i motivi d’appello e condannato Poste Italiane al pagamento l’ulteriore importo maturato fino alla scadenza di euro 394,73 con riferimento al buono postale serie “Q/P” n. 000.370, emesso il 17.12.1986, a versare agli appellanti interessi legali sulla somma riconosciuta come dovuta in linea capitale con decorrenza dal 23.10.2014 e sino al saldo, nonché compensato nella misura del 50% tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. 4.- Avverso detta sentenza gli appellanti hanno presentato ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi di cassazione.

Ha resistito con controricorso Poste Italiane rilevando preliminarmente la inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis 1° comma c.p.c. ed in subordine l’infondatezza dei motivi. 5. ― In prossimità dell’adunanza i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando di non avervi più interesse a seguito dell’emissione della Sentenza definita «leading case Varuolo» pubblicata il 26.7.2023, n. 22619/2023, dando atto di aver notificato atto di rinuncia e procura speciale conferita alle procuratrici in data 13.6.2024; hanno chiesto che le spese del presente giudizio vengano compensate poiché il ricorso è stato notificato in data antecedente rispetto alla definizione della questione «buoni postali fruttiferi Q/P».

La rinuncia è stata ritualmente comunicata alle controparti che non risulta vi abbiano aderito. Ciò nondimeno il Collegio reputa sussistano giusti motivi di provvedere alla compensazione delle spese della presente fase del giudizio in considerazione del fatto che l’orientamento espresso nel precedente che ha indotto la ricorrente alla rinuncia si è consolidato solo in seguito, per effetto di successive pronunce di questa Corte. 6. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto, con integrale compensazione delle spese di lite del grado

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio con integrale compensazione delle spese di lite tra l