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Ordinanza Interlocutoria — n. 25357/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands bankruptcy debt discharge appeal regarding criminal conviction bars reintegration.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25357/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the appeal to a new hearing stage after finding the second and third grounds meritorious. The appellant argued that a prior criminal conviction for unpaid social security contributions should not bar bankruptcy debt discharge, citing the extinction of the crime rather than a final conviction. The Court agreed that the lower court failed to properly distinguish between the legal effects of crime extinction and criminal conviction when assessing reintegration eligibility.

Regesto Legislator

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Art. 142, 1° comma, n. 6 l. fall.; Art. 444, 445 c.p.p.: The Court must distinguish between the extinction of a crime and a final criminal conviction when determining if a partner is barred from bankruptcy debt discharge.

Parole chiave

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bankruptcy debt discharge criminal conviction bar crime extinction effect reintegration eligibility lower court error estinzione del debito arretrati di contributi compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 142, 1° comma, n. 6 l. fall.
445, 2° comma c.p.c., e non già la riabilitazione prevista dall’art. 142, 1° comma n.
Art. 444 c.p.p.
e per aver inoltre implicitamente equiparato, ai medesimi fini, la sentenza ex art. 444 c.p.p.ad una sentenza di condanna nel merito.3.
Art. 445, 2° comma c.p.c.
riportata dal reclamante per fatti connessi all'attività di impresa (omesso versamento di contributi previdenziali) per i quali era intervenuta in data 29 ottobre 2021 mera declaratoria di estinzione del reato,ex art. 445, 2° comma c.p.c., e non già la riabilitazione prevista dall’art.
Art. 360, 1° comma, n. 4 cod. proc. civ.
Con il terzo motivo eccepisce la nullità del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
art. 444 c.p
La corte del merito, al pari del primo giudice, ha ritenuto ostativa al la riabilitazione la condanna ex art. 444 c.p.p.
art. 2 c.p
e dell’art. 2 c.p., perché il reato di cui all’art.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 2100-2023 r.g. proposto da: Marrani Marco, C.F. MRR MRC 70M02 A191K, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale apposta in calceal ricorso dall’Avv. Giovanni Focaccia, con studio in Ravenna, Viale della Lirica 7, con indirizzo PEC . - ricorrente - contro -Fallimento della Marrani Bruno s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili Marrani Bruno, Marrani Davide e Marrani Marco; creditori ammessi allo stato passivo del Fallimento della s.n.c. Marrani Bruno e del Fallimento personale del socio Marrani Marco - intimat i - avverso ildecreto del la Corte d’appello di Bologna depositato il 15/06/2022 nel procedimento RGV n. 225/022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/7/2024 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; RILEVATO CHE:

1. La Corte d’appello di Bologna, con decreto del 15/6/2022, ha respinto il reclamo proposto da Marco Marrani, socio illimitatamente responsabile della Marrani Marco s.n.c., fallito per ripercussione del fallimento della società, contro il decreto del Tribunale di Ravenna che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza diesdebitazione. La corte del merito, al pari del primo giudice, ha ritenuto ostativa al la riabilitazione la condanna ex art. 444 c.p.p. riportata dal reclamante per fatti connessi all'attività di impresa (omesso versamento di contributi previdenziali) per i quali era intervenuta in data 29 ottobre 2021 mera declaratoria di estinzione del reato,ex art. 445, 2° comma c.p.c., e non già la riabilitazione prevista dall’art. 142, 1° comma n. 6 l.f.

2. Il decretoè stato impugnat o da Marco Marrani con ricorso per cassazione affidato a tre motivie illustrato da memoria. Nessuna delle parti intimate ha svolto difese. CONSIDERATO CHE: 1.Il ricorrente lamentacol primo motivo violazione degli artt . 142, 1° co, n. 6 l. fall. e dell’art. 2 c.p., perché il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis, D.L. 463, per il quale ha patteggiato, è stato oggetto di abolitio criminisper effetto della novella di cui all’art. 3, d.lgs. 8/2016 , che ha introdott o la soglia € 10.000,00 per la punibilità della condotta.

2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione de gli ar t t. 142, 1° comma, n. 6 l. fall. e 445 commi 1 bis e 2 c . p . p . , per avere la c orte d’appello errato nel disconoscere l’equiparazione, ai finidell’esdebitazione per ricorrenza dei presupposti soggettivi, fra riabilitazione ed estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. e per aver inoltre implicitamente equiparato, ai medesimi fini, la sentenza ex art. 444 c.p.p.ad una sentenza di condanna nel merito.3. Con il terzo motivo eccepisce la nullità del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per mancanza assoluta di motivazione sulla valenza ostativa delle sentenze ex art. 444 c.p.p. Il Collegio, ritenute meritevoli di approfondimento le questioni dibattute nel secondo motivo di ricorso, che rivestono evidente valenza n o m ofilattic a

P.Q.M.

rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la discussione in pubb