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Ordinanza Interlocutoria — n. 25309/2024 — snciv Generato dall'IA

Court suspends accelerated appeal procedure due to conflict with prior remittal to public hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25309/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the accelerated appeal procedure after the respondent opposed a proposal for its immediate definition. The case involved a curator seeking compensation and damages against the Ministry of Justice and the court following the revocation of his appointment. The court ruled that the new accelerated rite is incompatible with the previous remittal to a public hearing, necessitating a return to public session.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: The accelerated rite for appeals introduced by D.Lgs. 149/2022 is incompatible with a prior remittal to public hearing, requiring the case to be returned to public session.

Parole chiave

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accelerated appeal procedure public hearing remittal procedural incompatibility curator compensation Cassation suspension procedura accelerata ritardo ingiustificato dell'azione penale rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
che successivamenteè stata comunicata a Montagna proposta di definizione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c .
Art. 96 c.p.c.
D.Lgs. 10/10/2022 nr. 149
g) del d.lgs. 10/10/2022 nr. 149;
art. 380 bis c.p
che successivamenteè stata comunicata a Montagna proposta di definizione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c .
art. 96 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr. 14484/2016 proposto da CARLO MONTAGNA, elettivamente domiciliato in Roma, alla v ia Mantegazza 24, presso lo studio dell’avv. Marco Gardin, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Traldi e Paride Cesare Cretì -ricorrente - contro MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del ministro p.t ., elettivamente domiciliato in Roma, alla v ia dei Portoghesi 12 , presso la sede dell’Avvocatura dello Stato , che lo rappresenta e difendeper legge -controricorrente- e contro TRIBUNALE di LECCE; FALLIMENTO OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO LIZZANELLO -intimati- avverso la sentenza nr. 320/2016 della Corte d’Appello Lecce , depositata in data 04/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 luglio 2024 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. RILEVATO:

1) che Carlo Montagna, curatore revocato del Fallimento Oleificio Sociale Cooperativo di Lizzanello, propose ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce del 4/4/2016, di rigetto del gravame da lui avanzato contro la sentenza del tribunale della città, che aveva a sua volta respinto le domande, di pagamento del compenso dovutogli per l’attività svolta e di risarcimento dei danni subiti a causa della revoca , svolte dall’appellante nei confronti del medesimo tribunale, del Ministero della Giustizia e del Fallimento;

2) che il ricorsoera stato fissato fra quelli da trattare all’adunanza camerale, ai sensi dell’ art. 380 bis c.p.c., nel testo all’epoca vigente; 3)che però il collegio della sezione sesta - prima (oggi soppressa), con ordinanza del 28 giugno 2016, rinviò la causa alla pubblica udienza ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380 biscit;

4) che successivamenteè stata comunicata a Montagna proposta di definizione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c . così come modificato dall’art. 3 comma 28 lett.

g) del d.lgs. 10/10/2022 nr. 149;

5) che il ricorrente si è ritualmente opposto alla proposta , chiedendo la decisione, e il ricorso è stato nuovamente fissato per la trattazione camerale;

6) che costituisce questione preliminare, che non risulta essere stata ancora affrontata da questa Corte e che appare rilevante quantomeno ai fini dell’applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., quella della compatibilità del rito della decisione accelerata dei ricorsi, introdotto con la disposizione sopra citata del d.lgs. 149/2022, con la già disposta rimessione del processo alla pubblica udienza all’esito della trattazione nella camera di consiglio, secondo quando previsto dalla previgente disciplina processuale;

7) che appare opportuno che tale questione sia trattata all’udienza pubblica

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo per la rimessione a lla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consigl