Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by a lawyer, did not act after the proposal for judgment was communicated, while the State argued for dismissal based on this inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant procedural code, extinguishing the entire litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal for judgment constitutes a deemed withdrawal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10610/2024 R.G. proposto da : DA SILVA OLIVEIRA LUANA MONIQUE, rappresentato e difeso dall’avvocato BARBERIO LAURA (BRBLRA78E50G337F); -ricorrente- QUESTURA DI ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistente- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistente- avverso il PROVVEDIMENTO del GIUDICE DI PACE ROMA emesso nel procedimento n.37541/2023;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Co