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Decreto — n. 25263/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25263/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25263/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32998/2019 R.G. proposto da : ASK INDUSTRIES SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO SATOLLI, 45, presso lo studio dell’avvocato SCIACCA ALBERTO MARIA (SCCLRT68E17H501X) rappresentato e difeso dall'avvocato GALEAZZI GABRIELE (GLZGRL70P24A271N) -ricorrente- contro CABLELETTRA SPA IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 48, presso lo studio dell’avvocato SAMMARCO PIEREMILIO (SMMPML68R27H501A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1584/2019 depositata il 09/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25263/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ASK INDUSTRIES SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO SATOLLI, 45, presso lo studio dell’avvocato SCIACCA ALBERTO MARIA (SCCLRT68E17H501X) rappresentato e difeso dall'avvocato GALEAZZI GABRIELE (GLZGRL70P24A271N) -ricorrente- contro CABLELETTRA SPA IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 48, presso lo studio dell’avvocato SAMMARCO PIEREMILIO (SMMPML68R27H501A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1584/2019 depositata il 09/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali assenza di caso di rigore anticipo delle spese contumacia compensazione nel fallimento recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32998/2019 R.G. proposto da : ASK INDUSTRIES SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO SATOLLI, 45, presso lo studio dell’avvocato SCIACCA ALBERTO MARIA (SCCLRT68E17H501X) rappresentato e difeso dall'avvocato GALEAZZI GABRIELE (GLZGRL70P24A271N) -ricorrente- contro CABLELETTRA SPA IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 48, presso lo studio dell’avvocato SAMMARCO PIEREMILIO (SMMPML68R27H501A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1584/2019 depositata il 09/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg