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Ordinanza — n. 25247/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed for failure to deposit authentic notification report of the contested judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25247/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Municipality of Castellarano against a lower court ruling that had favored an agricultural company. The core issue was the procedural failure to submit the authentic notification report of the contested judgment alongside the appeal, as required by law. The court determined that because the report was missing and not produced by the opposing party, the appeal was procedurally inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 370, comma 3 c.p.c.; Art. 325 c.p.c.; Art. 327 c.p.c.: The failure to deposit the authentic notification report of the contested judgment renders the appeal inadmissible unless the notification occurred before the short appeal period expired or the report was produced by the opposing party.

Parole chiave

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procedural inadmissibility notification report authentic copy appeal period civil procedure code notificazione tardiva ricorso all'autorità di vigilanza opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Si ritiene il ricorso improcedibile per il mancato deposito, contestualmente al ricorso nella cancelleria della Corte, di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione ex art. 369, comma 2, n.
Art. 370, comma 3 c.p.c.
2, c.p.c., neppure prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez.
Art. 325 c.p.c.
Art. 327 c.p.c.
termine "lungo" di cui all'art. 327 cod.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Riguardo al proposto ricorso il Consigliere delegato dal Presidente della Sezione ha formulato la seguente proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ.
l'art. 96, commi 3 e 4, cod.
Art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 380-bis cod. proc. civ
Riguardo al proposto ricorso il Consigliere delegato dal Presidente della Sezione ha formulato la seguente proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod.
art. 369 cod. proc. civ
Si ritiene il ricorso improcedibile per il mancato deposito, contestualmente al ricorso nella cancelleria della Corte, di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione ex art. 369, comma 2, n.
art. 327 cod. proc. civ
termine "lungo" di cui all'art. 327 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI, 7/06/2021, n. 15832
Sez. 6, n. 15832 del 7.6.2021
Marulli neppure superata la prova di resistenza ((Sez. 6, n. 15832 del 7.6.2021; Sez.
Sez. 6 - 3, n. 11386 del 30.4.2019
15832 del 7.6.2021; Sez. 6 - 3, n. 11386 del 30.4.2019; Sez.
Sez. 6 - 3, n. 17066 del 10.7.2013
11386 del 30.4.2019; Sez. 6 - 3, n. 17066 del 10.7.2013; nonché punto 4.2.
Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022
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Testo completo

GI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 16208/2021proposto da: COMUNE DI CASTELLARANO, elettivamente domiciliato in Roma , presso lo studio dell’avvocato Massimo Colarizi , rappresenta to e difeso dall'avvocatoPaolo Coli - ricorrente - contro SOCIETA' AGRICOLA LA SUPERCHIA SOCIETA' SEMPLICE DI ANSELMI MICHELE, domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Barberio - controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 851/2021depositata il 16/04/2021; RG 16208/21Comune di Castellarano-Soc. Agr. La Superchia Est. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024dal Cons. Dott. Marco Marulli.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Comune di Castellarano ricorre a questa Corte onde sentir cassare sulla base di sei mezzi , ai quali resiste l'intimato con controricorso, l'impugnata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Bologna, accogliendo il gravame della Societ à Agricola La Superchia società semplice d i Anselmi Michele , ha proceduto a riformare la decisione che in primo grado aveva ritenuto insussistente l'occupazione usurpativa da parte del ricorrente di un fondo di proprietà dell'appellante, rigettando le conseguenti domande restitutorie e risarcitorie di quest'ultima.

2. Riguardo al proposto ricorso il Consigliere delegato dal Presidente della Sezione ha formulato la seguente proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorrente (al pari della controricorrente) dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata in data 25.05.2021, tuttavia non risulta depositata la relativa relazione di notificazione, come prescritto dalla legge. Si ritiene il ricorso improcedibile per il mancato deposito, contestualmente al ricorso nella cancelleria della Corte, di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., neppure prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez.

U, n. 21349 del 6.7.2022). La sentenza è stata pubblicata in data 16.04.2021 e il ricorso è stato notificato in data 18.06.2021 (venerdì), pertanto non risulta RG 16208/21Comune di Castellarano-Soc. Agr. La Superchia Est. Cons. Marulli neppure superata la prova di resistenza ((Sez. 6, n. 15832 del 7.6.2021; Sez. 6 - 3, n. 11386 del 30.4.2019; Sez. 6 - 3, n. 17066 del 10.7.2013; nonché punto 4.2. della citata SSUUU 21349/2022)».

3. La proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la parte ricorrente, a mezzo del suo difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione. E' stata, quindi, fissata l'odierna adunanza in camera di consiglio. Hannodepositato memoria entrambe le parti.

4. All'esito dell'odierna trattazione in camera di consiglio, il collegio reputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta. In particolare, in replica alle considerazioni sviluppate dal ricorrente nella memoria, va osservato che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ. , copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare la relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art.372 cod. proc. civ. (Cass., Sez.

U, 6/07/2022, n. 21349). In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve RG 16208/21Comune di Castellarano-Soc. Agr. La Superchia Est. Cons. Marulli ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all'art. 327 cod. proc. civ., procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art. 372, comma 2, cod. proc. civ. , la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1, cod. proc. civ. , la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolod'ufficio (Cass., Sez.

VI, 7/06/2021, n. 15832 ). Tali evenienze non ricorrono, peraltro, nel caso di specie.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata si applica a mente dell'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. l'art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento: (a)di una somma equitativamente determinata a favore della controparte; (b) di un'ulteriore somma di denaro, stabilita nel rispetto dei limiti di legge, in favore della Cassa delle Ammende, somme che si liquidano come in dispositivo. RG 16208/21Comune di Castellarano-Soc. Agr. La Superchia Est. Cons. Marulli Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente , delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6200 ,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, nonch é dell'ulteriore somma di euro 6000,00, a norma dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; condanna, inoltre, parte ricorrente al pagamento, in favore della Cassadelle Ammende, della somma di euro 2.500 ,00 Euro, a norma dell'art. 96, comma 4, cod. proc. civ. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosìdeciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno11.7.2024. Il Presidente Dott.Antonio Valitutti