Cassation court dismisses appeal as inadmissible for introducing new factual premises regarding joint bank account operations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant introduced a new factual premise regarding the bank account's operational rules. The lower courts correctly rejected the claim that the account allowed separate operations without explicit contractual mention, relying on the presumption of joint ownership. The court ruled that such operational capacities cannot be presumed from mere co-tenancy and must be expressly defined in the contract.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1854 c.c.; Art. 360 bis, n. 1 c.p.c.: In joint bank accounts, the capacity for separate operations cannot be presumed solely from co-tenancy but must be expressly stipulated in the contract with formal requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15966/2020 R.G. proposto da : CORSO STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 29, presso lo studio dell’avvocato RIITANO GIANLUCA (RTNGLC62S15H501S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VIOLA GIUSEPPE (VLIGPP59A25H501S) -ricorrente- contro AZZENA ALESSANDRA, CORSO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio dell’avvocato LAURENTI NICOLA (LRNNCL70P21H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato BASSU FILIPPO (BSSFPP54C30I452C) -controricorrenti- nonchè contro INTESA SAN PAOLO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato MARTELLA DARIO (MRTDRA63M07H501D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.
DI SASSARI n. 550/2019depositata il 03/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Corso Stefano, nominato erede da Corso Lida di tutto il danaro e i titoli depositati in banche con testamento del 22 maggio 2008, convenne in giudizio Banca di Credito Sardo s.p.a., poi incorporata da Intesa SanPaolo s.p.a., Azzena Alessandra e Corso Maria, per sentire accertare la riferibilità esclusiva a Corso Lida del conto corrente n. 76760179 e dei titoli Eurizon Rendita n. 1629336282245000, quantunque cointestato alle due convenute, Azzena e Corso Maria, in quanto rispettivamente alimentato e frutto d’investimento effettuato con provviste esclusive della de cuius ; conseguentemente chiese la condanna della banca e delle due formali cointestatarie del conto corrente e dei titoli a restituirgli quanto liquidato dalla banca quale controvalore delle rispettive quote e la condanna della sola banca a risarcirgli il danno determinato dall’omesso trasferimento dei titoli ad altro istituto bancario, come richiesto da Corso Lida il 26 maggio 2008. 2.
― Il Tribunale di Sassari ha rigettato le domande e la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari ha respinto l’appello che Stefano Corso ha successivamente proposto. 3. ― A fondamento della decisione il giudice d’appello ha convenuto con quello di primo grado sul fatto che non fosse stata superata la presunzione di contitolarità posta dall’art.1854 c.c. Insufficienti allo scopo erano difatti il verbale di pubblicazione del testamento olografo di Corso Lida, la lettera del 21 gennaio 2010 con la quale la banca dava conto dei rapporti intestati alla defunta, la lettera di costei del 26 maggio 2008 e i moduli d’investimento prodotti, senz’altro alimentati da versamenti di Lida Corso, ma non coincidenti con quello oggetto di causa.
In questo contesto, ha specificato la corte territoriale, a fronte della cointestazione del conto alle convenute, le quali avevano affermate di essere contitolari effettive e non soltanto formali di conto corrente e titoli, era mancata la dimostrazione della proprietà esclusiva della provvista che aveva alimentato il primo ed era stata investita nel secondo. Correttamente dunque, ha aggiunto il giudice d’appello, la banca aveva omesso di eseguire le operazioni consistenti nell’immediata estinzione del fondo d’investimento e nel trasferimento del ricavato presso la filiale di Castelsardo, in quanto provenienti da una sola cointestataria, ossia appunto da Corso Lida. 4.
― Contro questa sentenza Stefano Corso propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo e illustra con memoria, cui la banca, Azzena Alessandra e Corso Maria replicano con controricorsi, pure corredati di memoria. CONSIDERATO CHE 5. ― Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1854, 1292 e 1298 c.c., perché la banca avrebbe trascurato che in caso di conto corrente bancario intestato a più persone con facoltà di ciascuna di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono creditori in solido dei saldi del conto e possono richiedere alla banca il rimborso integrale dei valori presenti sul conto.
RITENUTO CHE 6. ― Il ricorso è inammissibile. Esso muove dalla premessa che il conto cointestato recasse la facoltà di ciascuna cointestataria di compiere operazioni anche separatamente: ma questa premessa non risulta desumibile da quanto il ricorrente narra in ricorso, e la sentenza impugnata non ne parla, e cioè quella indicata risulta essere una prospettazione fattuale nuova. L’inammissibilità dunque discende ex articolo 360 bis , n. 1, c.p.c., dall’applicazione del principio che segue: «In tema di conto corrente bancario cointestato a più persone, la facoltà per gli intestatari di compiere operazioni anche separatamente non può essere presunta per il solo fatto della comune intestazione, ma va espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali, in quanto l'esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, ne preclude il rinvenimento in base al mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti» (Cass. 20 marzo 2017, n. 7110). 5.
― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto ad ognuna di esse, in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribu