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Decreto — n. 25233/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25233/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25233/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13562/2022 R.G. proposto da: Danesi Simone, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Menchini e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro Poli Michele, Baldi Vittoria, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Parenti e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza n. 500/22 della Corte di Appello di Firenze pubblicata il 11/3/2022; lette le rinunce ai ricorsi principali e incidentale e le reciproche accettazioni delle parti;ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 25233/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 13562/2022 R.G. proposto da: Danesi Simone, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Menchini e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro Poli Michele, Baldi Vittoria, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Parenti e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza n. 500/22 della Corte di Appello di Firenze pubblicata il 11/3/2022; lette le rinunce ai ricorsi principali e incidentale e le reciproche accettazioni delle parti;ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce;

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato spese di difesa condono delle spese procedurali assunzione delle spese spese di gratuito patrocinio anticipo delle spese
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Testo completo

guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13562/2022 R.G. proposto da: Danesi Simone, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Menchini e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro Poli Michele, Baldi Vittoria, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Parenti e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza n. 500/22 della Corte di Appello di Firenze pubblicata il 11/3/2022; lette le rinunce ai ricorsi principali e incidentale e le reciproche accettazioni delle parti;ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 16.9.2024 L