Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal meeting statutory requirements under CPC articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Cosedils.r.l., had previously filed a lawsuit against two banking entities, but subsequently submitted a withdrawal that satisfied the procedural requirements of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that no further judgment on the merits or costs was necessary, effectively terminating the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A withdrawal of appeal meeting statutory requirements results in the immediate extinction of the proceedings without the need for further adjudication on the merits or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3757/2022 R.G. proposto da: Cosedils.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Spatola e Francesco Marone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Via Cosseria n.2, Roma; - ricorrente – contro Banca Centro Credito Cooperativo Toscana Umbria Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lanfranco Bricca e Tommaso De Dominicis ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Via G.
Avezzana n. 31, Roma; - controricorrente - contro Intesa Sanpaolo s.p.a., rappresentata da Intrum Italy s.p.a. (già Tersia s.p.a.), sostituita da Andor SPV s.r.l. come interveniente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Battisti e Stefano Sciannameo e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente + interveniente - avverso la sentenza n. 654/21 della Corte di Appello Perugia pubblicata il 24/11/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione delle controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione delle controricorrenti;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,