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Ordinanza — n. 25197/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses school's appeal, upholding that a ministerial note modified the public contract via written exchange.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25197/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The school district appealed a cassation decision rejecting its opposition to a debt claim by a cleaning company. The court found that a subsequent ministerial note, exchanged with the company, constituted a valid written modification of the original public contract under specific legal provisions. Consequently, the court dismissed the appeal, ruling that the debt was legally established and the school must pay the disputed amount.

Regesto Legislator

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Art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923; Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115: A modification of a public contract is validly formed through a written exchange of separate declarations, even if not contained in a single document signed simultaneously by both parties.

Parole chiave

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public contract modification written form requirement ministerial note validity administrative law debt recognition contratto di manutenzione sussidio per la frequentazione di corsi sussidio per le spese scolastiche

Disposizioni normative citate

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Art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Col secondo mezzo l’Istituto deduce la violazione dell’art. 1372 cod.
artt. 1326 cod. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE 5.-Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1326 cod. civ., 16 e 17 rd 18 novembre 1923 n° 2440, in relazione all’art.
art. 1372 cod. civ
Col secondo mezzo l’Istituto deduce la violazione dell’art. 1372 cod. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 17312del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da Istituto Comprensivo "Vittorino da Feltre" (C.F. 80010230870), in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 per legge domicilia. Ricorrente contro Dussmann service Srl, P.I. 00124140211, in persona del Consi- gliere Delegato e legale rappresentante, Rag. Egidio Molteni, con sede in Milano, via San Gregorio n. 55, rappresentata e difesa, an- che in via tra Loro disgiunta, dall'Avv.

Concetta Vitale, C.F. VfLCCTsAE48C351S, dal Prof. Avv. Andrea Vitale, C.F. VfLNDRs5E10C351Y e dall'Avv. Arturo Iannelli, C.F. NNLRTR69H01D708J, presso il cui Studio, in via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19 -00193 Roma (RM), è elettivamente domiciliata in forza di procura speciale, in calce al controricorso ed allegata sub "A", che dichiarano di voler ricevere eventuali notificazioni, avvisi e/o comunicazioni ai numeri di fax 02.76318603 e 06.45664732 o agli indirizzi di posta elettronica , andrea.vitale @ avvocativitale.it, ; pec: ; pec: andrea. vita- le@milano. pecavvoca ti.it; pec: .

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n° 882 deposi- tata il 28 maggio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2024 dal consigliere Luciano Varotti. FATTI DI CAUSA 1.- La Dussmann service srl – premesso di aver svolto servizi di pulizia nel plesso scolastico “Vittorino da Feltre” di Catania, in base al contratto normativo del 30 settembre 2010 edal contratto attua- tivo del 9 marzo 2011, entrambi stipulati con l’Ufficio scolastico re- gionale per la Sicilia; che residuava un credito di euro 69.264,67, oltre interessi, per i servizi prestati nei mesi di aprile, maggio e giugno 2011; che l’importo era stato riconosciuto da un “accordo Prefettura/Ministero” del 13 aprile 2011 –tutto ciò premesso, otte- neva contro il predetto Istituto comprensivo un decreto ingiuntivo per l’importo indicato. 2.- A seguito dell’opposizione proposta dall’Istituto, il tribunale di Catania la accoglieva, sul rilievo che allo stanziamento di somme aggiuntive da parte del Miur non era seguita una modifica del con- tratto attuativo sottoscritto dalle parti. 3.- Questa decisione veniva, tuttavia, riformata dalla Corte d’appello della stessa città, la quale – con sentenza n° 882 del 28 maggio 2020 e per quello che qui ancora rileva – osservava che, con nota del 9 luglio 2012 inviata al Prefetto di Catania, il Miur aveva garantito le risorse finanziarie occorrenti per il pagamento delle prestazioni sino al 30 giugno 2011,e che tale nota consisteva in un patto aggiuntivo modificativo del contratto normativo del 30 settembre 2010, stipulato in forma scritta già in data 13 aprile 2011. 4.-Ricorre per cassazione l’Istituto scolastico, affidando il gravame a tre motivi.

Resiste la Dussmann, che conclude per il rigetto del ricorso. Non sono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 5.-Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1326 cod. civ., 16 e 17 rd 18 novembre 1923 n° 2440, in relazione all’art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ. In primo luogo, la Corte non avrebbe considerato che la corrispon- denza culminata nella nota del Miur 9 luglio 2012 era intercorsa tra Ministero e Prefettura e non tra l’Istituto e la Dussmann. Secondariamente, le conclusioni della Corte territoriale sarebbero contrarie all’indirizzo interpretativo degli artt. 16 e 17 del rd n° 2440/1923, a tenore dei quali, a tutto concedere, il contratto con la PA deve essere concluso mediante sottoscrizione di un unico docu- mento, salve le ipotesi eccezionali –e nella fattispecie non ricorren- ti –di conclusione mediante scambio di proposta ed accettazione.

Col secondo mezzo l’Istituto deduce la violazione dell’art. 1372 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n° 3 cod. proc. civ. La decisione della Corte sarebbe erronea anche nella parte in cui avrebbe ammesso una rinegoziazione contrattuale ad opera di sog- getti (Miur e Prefettura) diversi da quelli del contratto originario (Ufficio scolastico regionale della regione siciliana e Dussmann). Con la terza doglianza lamenta la violazione e/o falsa applicazio- ne dell'art. 2 del contratto attuativo in relazione all'art. 360, primo comma, n° 3, doc. proc. civ.

Un ulteriore profilo di erroneità della sentenza di secondo grado si coglierebbe nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che qualsiasi successiva modifica del contratto normativo fosse auto- maticamente applicabile al contratto attuativo, senza considerare che le parti del contratto normativo e quelle del contratto attuativo non coincidevano. 6.-I tre motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Preliminarmente va osservato che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (per tutte:

Cass. 24/02/2020, n. 4905). In particolare, è necessario che venga contestata specificamente, a pena di inammissibilità, la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione(Cass. 19989/2017). Nel caso di specie, la decisione impugnata si fonda su di una ratio principale ed una sussidiaria, entrambe, tuttavia idonee a sorreg- gere la decisione. Per quanto concerne la ratioprincipale, la Corte d’appello ha osser- vato che, ai sensi dell’art. 4 del contratto normativo, quest’ultimo definisce “la disciplina normativa e contrattuale” che i singoli con- tratti attuativi stipulati dai singoli istituti avrebbero dovuto recepi- re.

Si legge, infatti, nel citato art. 4, il cui testo è riportato in senten- za: “in particolare, il presente contratto normativo disciplina le condizioni generali dei singoli contratti attuativi conclusi da ciascun contraente” (ossia gli istituti scolastici) “con l’assuntore” (ossia la Dussmann). In correlazione con tali previsioni, il contratto attuativo (art. 2, tra- scritto in sentenza) prevede che “il contratto normativo individua le condizioni generali del presente contratto attuativo, pertanto, quest’ultimo deve intendersi integrato da quanto previsto e definito nel contratto normativo”.

Da tali premesse fattuali il giudice di appello ha tratto il convinci- mento che il rapporto contrattuale tra l’istituto scolastico e Duss- mann fosse disciplinato, sì dal contratto attuativo, ma anche da quello normativo, sebbene stipulato tra soggetti in parte diversi (Dussman e l’USR). E ciò attraverso il recepimento ‒ stabilito dall’accordo delle parti ‒ delle clausole del contratto normativo da parte del contratto attua- tivo. Ne è conseguita ‒ in forza di tale richiamo per relationem ‒ l’integrazione del contratto attuativo anche in relazione al patto del 13 aprile 2011, modificativo del contratto normativo. 7. - Tanto premesso, va rilevato che, a l contrario di quanto soste- nuto dal ricorrente, tale integrazione è intervenuta tra le parti dell’originario contratto normativo, essendo l’Usr un organo del Miur (art. 2, terzo comma, del dpr n° 17/2009, oggi abrogato dal Dpcm n° 98/2014, ma applicabile ratione temporis), ed atteso che la richiesta della società Dussmann (altra parte del contratto nor- mativo) era stata accettata dal Ministero tramite la Prefettura, che aveva pure inoltrato l’accettazione ministeriale alla società.

Né coglie nel segno il rilievo del ricorrente, secondo cui tale scam- bio di missive non potrebbe integrare l’atto scritto, necessario per la modifica dei contratti della PA. Ed invero, per la valida stipulazione dei contratti della PA, anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con imprese commer- ciali, il requisito della forma scritta ad substantiamnon richiede ne- cessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del rd n° 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si for- ma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separa- tamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (Cass.

Su 9775/2022; Cass.3543/2023). Tale ratio decidendiprincipale non è stata, dunque, adeguatamente censurata dal ricorrente. Peraltro, detta ratioè conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è esclusa nel vigente ordinamento la configurabili- tà dei contratti per relationem contenenti determinazioni non del tutto autonome della volontà, che si completano ab extramediante rinvio convenzionale a fonti estranee alla volontà di uno (relazione imperfetta) o di entrambi i contraenti (relazione perfetta) (Cass.2922/1969). Ed ancora, quando le parti - o la parte in caso di negozio giuridico unilaterale -procedono alla redazione per iscritto di un atto, posso- no fare riferimento, mediante semplice richiamo per relationem, al contenuto di un altro atto, effettuando un rinvio materiale, perché diretto ad inserire nell'atto la clausola contenuta in un diverso atto e ad attribuire al sottoscrittore la paternità di quella clausola (Cass.11582/2014;

Cass. 2579/2000). 8. – Del tutto non contestat a , infine, è l’ulteriore ratio decidendi , secondo cui lo stesso istituto scolastico ha riconosciuto, con la nota del 9 luglio 2012, la debenza delle somme in questione, “solleci- tando il MIUR al relativo accredito”. Tale riconoscimento ‒ secondo la Corte territoriale ‒ “offre riscon- tro alla fondatezza della pretesa creditoria” azionata da Dussmann, “in assenza di prova circa l’insussistenza dell’obbligazione a monte che, anzi, per le ragioni sopra dette è pienamente provata”. 9.- In conclusione, il ricorso va respinto , ed alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della Dussmann, per la cui liquida- zione –fatta in base al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 69 mila) –si rimanda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente a rifondere a Dussmann service srl le spese processuali del presente grado, che liquida in euro 5.000,00 per onorari ed euro 200,00 per esborsi, ol- tre agli accessori ed alle spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater