Italian Court dismisses appeal due to withdrawal without proof of opponent notification, ordering costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the lawsuit without proving formal notification to the opposing party. The lower court had previously ruled in favor of Poste Italiane regarding interest rates on postal fruit bonds, but the procedural defect of the withdrawal rendered the case moot. Consequently, the appellant was ordered to pay the litigation costs and the unified contribution for the appeal phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: A withdrawal from an appeal without proof of notification to the opponent renders the appeal inadmissible due to lack of current interest, shifting all litigation costs to the withdrawing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14510/2021R.G. proposto da Anania Anna Maria, domiciliata in Roma, piazzale Clodio n. 18, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Toscano che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; –ricorrente – contro Poste Italiane S.p.A. , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma, via Brenta s/A, presso lo studio degli avvocati Gianluca Brancadoro e Carlo Mirabile che larappresentano e dife ndono giusta procura in atti; –controricorrente – Oggetto: buoni fruttiferi postali AC –10/09/2024 r.g. n. 14510/2021 Cons. est.
Paolo Fraulini avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n.3117/2020, del 27 novembre 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 settembre 2024dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Anna Maria Anania ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a due motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha respintola domanda da essa proposta e avente a oggetto il rimborso di tre buoni fruttiferi postal i serie Q/P dell’importo nominale di Lit. 1.000.000 ciascuno, sottoscritti nell’anno 1986.
2. Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso .
3. La Corte di appello , per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto:
a) che i tassi di interesse da applicare emergevano dal titolo stesso;
b) che Poste Italiane ha correttamente applicato, in luogo di quanto originariamente indicato sul titolo, i parametri che ergono dal successivo timbro apposto e dalle relative tabelle, in conformità ed in ragione di quanto disposto dal D.M. 13.06.1986.
4. La contro ricorrente ha depositato m emoria.
5. Con atto datato 30 luglio 2024, la ricorrente ha rinunciato al ricorso. CONSIDERATO CHE 1. l a rinuncia al ricorso , in assenza di prova della notificazione alla controparte ritualmente costituita , ne determina l’inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse all’impugnazione;
2. l e spese di lite della presente fase seguono la soccombenza e vanno postea carico della ricorrente;r.g. n. 14510/2021 Cons. est. Paolo Fraulini 3. non v’è luogo alla pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, stante l’esito del giudizio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023);
4. ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Cortedichiara inammissibile il ricorso e condanna Anania Anna Maria a rifondere a Poste Italiane S.p.A.le spese di lite della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 3.700,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, sedovuto. Così de