Cassation appeal dismissed as civil proceedings extinguished by mutual settlement agreement between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying civil proceedings were extinguished by a settlement agreement reached between the parties. The appellant, Autostrade per l'Italia, had previously lost an expropriation dispute against the bankrupt Il Colle S.r.l., but both parties subsequently agreed to resolve the matter without further litigation. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed as the legal basis for the challenge no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement during pending litigation and one party renounces the appeal, the proceedings are extinguished without the need to adjudicate costs, precluding any further judicial review of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27444/2022 R.G. proposto da AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A., in persona del responsabile p.t. dell'Ufficio legale Amedeo Gagliardi, rappresentata e difes a dall ' Avv. Alessandro Colzi, con domicilio eletto in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n.18, presso lo studio Grez e Associati S.r.l.; –ricorrente – contro FALLIMENTO DELLA IL COLLE S.R.L. UNIPERSONALE, in persona del curatore p.t. Dott. Roberto Grassi, rappresentato e difeso dall'Avv. Giannotto Ulivi, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Can- celleria civile della Corte di cassazione;–controricorrente – avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze n. 1492/22 , depo- sitata il 23 giugno 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 luglio 2024 dal Consigliere Guido Mercolino. FATTI DI CAUSA Ritenuto che il fallimento della società Il Colle S.r.l. unipersonale convenne in giudizio l'Autostrade per l'Italia S.p.a., proponendo oppo- sizione alla stima dell'indennità dovuta per l'espropriazione di un fondo sito nel Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), e riportato in Catasto al foglio 11, particelle 537-546 e 549, e per l'occupazione temporanea di un altro fondo riportato alla particella 548; che si costituì l'Autostrade per l'Italia, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto; che con ordinanza del 23 giugno 2022, la Corte d'appello di Firenze ha accolto la domanda , determinando a) l'indennità di espropriazione in Euro 283.000,00, oltre agl'interessi legali dall'espropriazione al saldo, b)l'indennità di occupazione legittima in Euro 108.090,00, oltre agl'interessi legali semplici dalla data dell'occupazione a quella dell'e- sproprio ed agli ulteriori interessi legali sulla somma complessivamente determinata dalla domanda giudiziale al saldo, c) l'indennità di occu- pazione temporanea in Euro 71.072,22, oltre agl'interessi legali sem- plici dalla data dell'occupazione a quella dell'esproprio ed agli ulteriori interessi legali sulla somma complessivamente determinata dalla do- manda giudiziale al saldo, d)ponendo a carico dell'Autostrade per l'I- talia le spese per la nomina dei periti, e e) ordinandole di depositare gl'importi liquidati presso la competente Direzione Territoriale dell'Eco- nomia e delle Finanze; che con decreto del 25 ottobre 2022, la Corte d'appello ha poi pro- ceduto, sull'accordo delle parti, alla correzione degli errori materiali contenuti nella precedente ordinanza, disponendo che a) gl'interessi siano dovuti soltanto sugl'importi eccedenti quelli già depositati presso la competente Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze, e b) il deposito abbia luogo al netto di quanto già versato dalla convenuta prima del decreto di esproprio; che avverso la predetta sentenza l'Autostrade per l'Italia ha propo- sto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, cui il fallimento ha resistito con controricorso; che il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ., a se- guito della quale la ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso, ai sensi dell'art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.
Considerato che con atto sottoscritto il 4 luglio 2024 dal difensore, a tanto abilitato dalla procura speciale conferita in calce all'istanza di decisione depositata ai sensi dell'art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., notificato alla controparte e depositato in Cancelleria in pari data, l'Autostrade per l'Italia ha rinunciato all'impugnazione, dichia- rando che nelle more del giudizio le parti sono addivenute ad un ac- cordo transattivo che prevede la rinuncia al contenzioso in atto, e chie- dendo non farsi luogo alla condanna alle spese; che con atto sottoscritto anche dal difensore il 4 luglio 2024, il cu- ratore del fallimento ha dichiarato di accettare la predetta rinuncia, chiedendo anch'egli che non si faccia luogo alla condanna alle spese; che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell'adunanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'accettazione della rinuncia, che, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., preclude la condanna alle spese;che in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ul- teriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosidi una misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (cfr.
Cass., Sez. VI, 18/07/ 2018, n. 19071; 12/11/2015, n. 23175).
P.Q.M.
dichiara es