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Decreto — n. 25149/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25149/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25149/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PORRO 18, presso lo studio dell’avvocato VIVALDI JACOPO(VVLJCP69D12H501R) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PREVITI CARLA (PRVCRL63H47H501X), PREVITI STEFANO (PRVSFN64T26H501O) -controricorrente- nonchè contro GENTILI VALENTINA, ZANETTI FRANCO, PODDIGHE GIANCARLO, BORSANI FILIPPO, elettivamente domiciliati in ROMA Viale Gorizia, presso lo studio dell’avvocato VIVALDI JACOPO (VVLJCP69D12H501R) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PREVITI CARLA (PRVCRL63H47H501X), PREVITI STEFANO (PRVSFN64T26H501O) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6699/2017 depositata il 23/10/2017. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedelle parti controricorrent i ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte delle particontroricorrenti

Regesto Legislator

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Decreto — n. 25149/2024 — snciv · Corte di Cassazione: letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedelle parti controricorrent i ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte delle particontroricorrenti

Parole chiave

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condono delle spese procedurali revoca dell'opposizione diritto di ottenere una decisione ritiro a seguito di transazione abbandono del procedimento rinuncia al dibattimento orale
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5878/2018 R.G. proposto da : BRAMORI MUSIC SOCIETÀ COOPERATIVA DI GIORNALISTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato PREVITI STEFANO (PRVSFN64T26H501O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEPRI FABIO (LPRFBA64T10H501J) -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro GRIMORIO COOPERATIVA DI GIORNALISTI SOCIETÀ COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.G.

PORRO 18, presso lo studio dell’avvocato VIVALDI JACOPO(VVLJCP69D12H501R) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PREVITI CARLA (PRVCRL63H47H501X), PREVITI STEFANO (PRVSFN64T26H501O) -controricorrente- nonchè contro GENTILI VALENTINA, ZANETTI FRANCO, PODDIGHE GIANCARLO, BORSANI FILIPPO, elettivamente domiciliati in ROMA Viale Gorizia, presso lo studio dell’avvocato VIVALDI JACOPO (VVLJCP69D12H501R) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PREVITI CARLA (PRVCRL63H47H501X), PREVITI STEFANO (PRVSFN64T26H501O) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6699/2017 depositata il 23/10/2017. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedelle parti controricorrent i ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte delle particontroricorrenti

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Così d