Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The parties involved were Pierluigi Torelli and Torelli Pier Luigi against Vecchi Casearia SRL and several financial institutions, with the lower court having already issued a judgment. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, thereby extinguishing the proceedings without further substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the judicial proceedings without the need for further statutory determination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10389/2022 R.G. proposto da : PIERLUIGI TORELLI SRL, TORELLI PIER LUIGI, elettivamente domiciliati in PARMA BORGO GIACOMO TOMMASINI N-20, presso lo studio dell’avvocato SCHETTINO ANIELLO (SCHNLL55L14B076L) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO VECCHI CASEARIA SRL, elettivamente domiciliato in PARMA VIA FARINI, 18, presso lo studio dell’avvocato MORA ANDREA (MRONDR60H08G337L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZIMATORE ATTILIO (ZMTTTL55B21C352C) -controricorrente- nonchè contro CASSA DI RISPAMIO DI BOLOGNA SPA, ELIPSO FINANCE SRL, CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, FALLIMENTO MERLI SPA-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.2671/2021 depositata il 22/10/2021. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Rom