Cassation appeal dismissed via decree due to plaintiff's formal withdrawal accepted by defendant under CPC rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed by issuing a decree following the plaintiff's formal withdrawal. The plaintiff, Viaggiare Srl, withdrew the appeal against Ryanair DAC, which was immediately accepted by the defendant. Consequently, the court found no need to rule on the merits or costs, extinguishing the proceedings entirely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the appellee, results in the immediate extinction of the proceedings without a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10011/2024 R.G. proposto da : VIAGGIARE SRL, elettivamente domiciliato in MILANO CORSO MAGENTA 84 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato ANSELMI LUDOVICO (NSLLVC70S01L736K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RYANAIR DAC, elettivamente domiciliato in Verona Via Augusto Righi, 2, presso lo studio dell’avvocato CASTIONI MATTEO (CSTMTT76P06L781D) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RIZZA GIULIO CESARE (-), SIRAGUSA MARIO (SRGMRA48A01G273D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.419/2024 depositata il 13/02/2024. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 17/0