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Ordinanza — n. 25125/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as case extinguished by parties' mutual waiver under CPC rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25125/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal extinguished without ruling on the merits due to a mutual waiver by both parties. Mistral Tour and ASCO International agreed to drop the litigation to settle litigation costs under specific Civil Procedure Code provisions. Consequently, the court dismissed the challenge to the lower court's jurisdictional ruling without addressing the underlying international tourism dispute.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When parties mutually waive an appeal with the other party's consent, the appeal is extinguished without any decision on costs or merits.

Parole chiave

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mutual waiver of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code international jurisdiction tourism contract dispute settlement of costs Corte di Cassazione trasporti internazionali su strada

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
5.─ Le parti hanno presentato atto di rinunzia ex art. 390 c.p.c. al ricorso con adesione dell'altra parte a i sensi dell'art.
Art. 391 c.p.c.
al ricorso con adesione dell'altra parte a i sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.istando per la compensazione delle spese.
Art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
79/2011in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 3 l.n. 218/1995
− Con il primomotivo: v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l.n. 218/1995 nonche ’ dell’art.
Convention of Brussels
Regulation UE 1215/2012
D.lgs n. 79/2011
6 del R egolamento UE 1215/2012 sulla giurisdizione internazionale in materia di turismo di cui al d.lgs n. 79/2011in relazione all’art.
D.lgs n. 206/2005
art. 390 c.p
5.─ Le parti hanno presentato atto di rinunzia ex art. 390 c.p.c.
art. 66 bis D.lgs. n.206/2005
79 /2011 ed all’art. 66 bis D.lgs. n.206/2005, così come richiamato dall’art.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE S.R.L., rappresentatae difesa dall’Avv. Alfredo Martucci Schisa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.Tommaso Bochicchio, in Roma, alla Via Panama, 77. -ricorrente- Contro ASCO INTERNATIONAL LIMITED, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Facchetti, Prof. Guido Alpa e Loreta Uttaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. Loreta Uttaro e prof. Guido Alpa,in Roma, Piazza Benedetto Cairoli, 6 -controricorrente– Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Milano n. 379 7 /20 2 1 pubblicata il 29.12.2021,notificata il 25.1.2022 .

Oggetto: Difetto di Giurisdizione Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 2 8 . 6 . 2024 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA 1. ─ Con atto introduttivo ritualmente notificato, Mistral Tour Internazionale S.r.l. società che fornisce servizi di organizzazione di viaggi e pacchetti turistici,conveniva dinnanzi al Tribunale di Busto Arsizio la società ASCO International Ltd., avente sede ad Hong Kong. In tale sede domandava che la convenutavenisse condannata a tenerla indenne e a manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole derivante a suo carico dal giudizio promosso nei suoi confronti avantial medesimo Tribunale da Marcella Ghiringhelli e da Lorenzo Nebuloni che avevano chiesto il risarcimento dei danni subiti, quantificati rispett ivamente in € 1.071.178,65, quanto alla prima e in € 262.647,00 quanto al secondo, in conseguenza di un sinistrostradale verificatosi in Laos in data 21/02/2016, durante un viaggio turistico organizzato dalla Mistral.

In particolare, detta società esponeva che aveva concluso con laconvenuta un contratto di prestazione di servizi turistici, fra i quali il trasporto dei turistinella zona in cui si era verificato il sinistro in Laos, e che esso, e i conseguenti danni ai trasportati, erano stati causati da u n inesatto adempimento dell’obbligazione contrattuale che ASCO avrebbe dovuto fornire. 2. ─ La convenuta, costituendosi ritualmente in primo grado, eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice italiano, in favore dell’autorità giudiziaria del Laos, conriferimento al forum contractus, o di Hong Kong, quanto al forum rei.

Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 1344/2019, pubblicata il 25/9/2019, dichiarava il difetto di giurisdizione del Tribunale . 3.− Avverso la sentenza l’attuale ricorrente ha proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Milano. Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha rigettato il gravame.4. ─ Mistral Tour Internazionale s.r.l, ha presentato ricorso per cassazione con tremotivi. Asco International Limited ha presentato controricorso. 5.─ Le parti hanno presentato atto di rinunzia ex art. 390 c.p.c. al ricorso con adesione dell'altra parte a i sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.istando per la compensazione delle spese.

RAGIONI DELLA DECISIONE Laricorrente deduc e : 6. − Con il primomotivo: v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l.n. 218/1995 nonche ’ dell’art. 4 della convenzione di Bruxelles e dell’art. 6 del R egolamento UE 1215/2012 sulla giurisdizione internazionale in materia di turismo di cui al d.lgs n. 79/2011in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c. 7.−Con il secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5,n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 1968 e/o dell’art. 7 , n. 1 , del Regolamento UE 1215/2012 in materia di diritti del turista e del consumatore di cui all’art. 43,comma 2 , D.lgs . n. 79 /2011 ed all’art. 66 bis D.lgs. n.206/2005, così come richiamato dall’art. 32, co mma 3 D.lgs.n. 79/2011 in relazione all’art. 360 , co mma 1 , n. 1 , c.p.c., in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo di ricorso. 8.− Con il terzo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma2 della Convenzione di Bruxelles del 27.09.1968 e/o dell’art. 8, comma 1 , n. 2 , del Regolamento UE n. 1215/2012 in relazione all’art. 360, co mma 1 , c.p.c., in via subordinata al mancato accoglimento del primo e secondo motivo. 9.− Il ricorso, per effetto della rinuncia accettata, va dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese, ex art. 391, quarto comma, c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorso r.g. n. 7974/2022.