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Ordinanza — n. 25108/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses consumer forum exception because loan amount exceeds €75,000 threshold under applicable law at case start.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25108/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal regarding jurisdiction, ruling that the exclusive consumer forum was inapplicable. Although the contract was signed under a law granting consumer protection, the case began in 2015 when the relevant statute excluded loans over €75,000. Consequently, the court held that the defendant was not a consumer for procedural purposes, affirming the Brescia Tribunal's jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 5 c.p.c.; Art. 1469 bis c.c. (ex); Art. 122 D.Lgs. 385/1993: Jurisdiction is governed by laws in force at the case's inception; if the loan amount exceeds €75,000, the consumer forum exception does not apply.

Parole chiave

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exclusive consumer forum jurisdiction at case inception credit to consumers law loan amount threshold competence regulation revoca del credito al consumo titolari di conti bancari competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori

Disposizioni normative citate

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Art. 5 c.p.c.
Art. 1469 bis c.c.
17312/2018) Ebbene, va rilevato che il credito della originaria creditrice, Banca regionale europea, nasceva dal contratto di conto corrente stipulato tra le parti il 12 febbraio 1999, ossia nella vigenza dell’art. 1469 bis c.c. , introdotto dall’art.
Art. 122 D.Lgs. 385/1993
− Con il primo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 122 t.u.b.
Art. 33 D.Lgs. 385/1993
f) la clausola di foro esclusivo deve ritenersi vessatoria, come indicato dall’art. 33 lett.
art. 2504-bis c.c
ai sensi dell’art. 2504-bis c.c.
art. 645 c.p
art. 42 c.p
Vittoria Taramazzosi è costituita ex art. 42 c.p.c.
art. 1469 bis c.c
17312/2018) Ebbene, va rilevato che il credito della originaria creditrice, Banca regionale europea, nasceva dal contratto di conto corrente stipulato tra le parti il 12 febbraio 1999, ossia nella vigenza dell’art. 1469 bis c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 25232/2014
Cass., n. 21422/2016
Cass., n. 17312/2018
Cass., n.21422/2016; Cass., n. 17312/2018) Ebbene, va rilevato che il credito della originaria creditrice, Banca regionale europea, nasceva dal contratto di conto corrente stipulato tra le parti il 12 febbraio 1999, ossia nella vigenza dell’art.
Cass., n. 14090/2016
u), in materia di competenza per le controversie relative ai contratti del consumatore (Cass., n. 14090/2016).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da AXACTOR ITALY S.P.A., in nome e per conto di Axactor Capital Italy S.r.l., quale cessionaria del credito un tempo di Unione di Banche Italiane S.p.a., rappresentata e di fes a da ll ’ Avv. Andrea Rivellinied elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Genova, alla ViaC.R. Ceccardi, 4/19 -ricorrente- Contro TARAMAZZO VITTORIA rappresentata e difesa dall’ Avv. Binello Maria Lorena pec -resistente– Nonché INTESA SANPAOLO S.P.A.,nella qualità di incorporante Unione di Banche Italiane S.p.a. ai sensi dell’art. 2504-bis c.c. -intimata- Oggetto: regolamento di competenza Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Brescia n. 1470 /20 2 3 pubblicata il 2.10.2023,notificata il 3 . 10 . 2 02 3 .

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 2 8 . 6 . 2024 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA 1. ─ La Banca Regionale Europea s . p . a . ottenne dal tribunale di Brescia, in data 4.11.2015, un decreto ingiuntivo di € 84.846,17 nei confronti di Vittoria Taramazzo, a titolo di saldo passivo sul conto corrente n. 13222 a lei intestato. L’ingiunta propose opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo in via preliminare l’incompetenza del tribunale adito, previa contestazione del Foro esclusivo di cui al contratto,affermando , invece , di essere “consumatrice”, nonché, in subordine, la revoca del provvedimento monitorio eccependo la nullità delle clausole che la banca aveva applicato al rapporto, con particolare riferimento al tasso d’interesse, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione di massimo scoperto, alla violazi one degli artt. 1283/1284 c . c . e dell’art. 117 d. lgs. n.385/93,con conseguente rideterminazione del saldo e dell’effettivo credito dell’ingiungente. 2.

─ C on sentenza n. 166/2019 del 22/01/2019 , il tribunale respingeva le eccezioni d’incompetenza territoriale, richiamando l’ordinanzadel 14 . 10 . 2016 , secondo la quale il versamento nel conto da parte dell’opponente di cospicue somme e assegni bancari SBF nonché la qualifica di socio accomandatario di più società in capo alla stessa, escludevano che potesse applicarsi al rapporto la normativa a tutela del consumatore e,quindi, lo spostamento della competenza territoriale. Ed inoltre, ha respinto:

a) l’eccezione d’insufficienza probatoria avendo la banca depositato il contratto di conto corrente e i relativi estratti conto ex art. 50 tub, comprovanti la pattuizione delle clausole rilevanti, a fronte di cui l’opponente si è limitata a censure generiche e insistendo per una consulenza tecnica da ritenersi esplorativa;

b) le eccezioni di illegittimità delle pattuizioni per mancanza di specificità delle relative eccezioni, avulse dal concreto svolgimento del rapporto bancario in questione;

c) l’eccezione d’applicazione d’interessi e altri vantaggi usurari, atteso che l’opponente non aveva depositato i DM attuativi della legge antiusura, ed aveva formulato le sue eccezioni in modo del tutto generico, non indicando il TEGM di riferimento né il TEG effettivamente applicato, e neppure l’importo degli interessi asseritamente usurari, non allegando una consulenza di parte che chiarisse le modalità di rilevazione della presunta usura. 3. ─ Avverso la sentenza di prime cure la Taramazzo proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Brescia. 4.− Con la sentenza qui impugnata la Corte adita accoglieva il gravame, dichiara ndo l’incompetenza del tribunale di Brescia, essendo competente il tribunale di Imperia, revocando – di conseguenza -il decreto ingiuntivo n. 7449/15 emesso dal tribunale di Brescia il 4.11.2015. Per quanto qui di interesse la Corte statuiva che:

a) non è contestato che la Taramazzo, la quale all’accensione del conto a suo nome il 12 . 2 . 1999 , si era dichiarata “consumatrice” (barrando la relativacasella), rivestisse le qualifiche di: -socia accomandatari a di Bianchi – Taramazzo di Taramazzo Vittoria C. s.a.s. - soci a accomandante di Bianchi dal 1900 – Residenze Vittoria Taramazzo s.a.s. di Antonio Bianchi s.r.l. C.; -Amministratore Unico di Società Anonima Immobiliare Alessandro S.A.I.A. s.r.l. b)tali qualifiche non le impediva no di accendere un conto corrente in qualità di mera consumatrice, ove la finalità fosse quella d’agire per scopi estranei alla sua plurima attività imprenditoriale; c)la prova di un utilizzo imprenditoriale del conto corrente era stata, però,ricavata dal primo giudice attraverso la valutazione di quattro operazioni che in realtà risultano neutre a tal fine.

La descrizione di tali operazioni non diceva,infatti, nulla in ordine alla pertinenza delle stesse all’attività delle imprese suindicate, non essendo l’entità delle somme necessariamente indicativa di tali caratteristiche;

d) la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua di semplice consumatore, soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa odella professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale;

e) n el caso specifico non vi erano elementi certi per ritenere che il contratto fosse stato utilizzato per questo secondo scopo;

f) la clausola di foro esclusivo deve ritenersi vessatoria, come indicato dall’art. 33 lett.

u) del Codice del Consumo, e la prova, da parte della banca, che tale clausola fosse stata negoziata tra le parti non erastata data né offerta. Ne derivava la nullità della clausola ex art. 36 dello stesso Codice e la conseguente competenza del luogo di residenza della contraente, all’epoca come oggi nel comune di Sanremo (Imperia). 5. ─ Axactor Italy S.p.a., ha presentato ricorso per regolamento di competenza, con duemotivi ed anche memoria . Vittoria Taramazzosi è costituita ex art. 42 c.p.c. Intesa san Paolo s.p.a.è rimast o intimat a .

Il Pubblico Ministero presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimentodel ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrentededuce: 6. − Con il primo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 122 t.u.b. –Inapplicabilità della normativa a tutela del consumatore alla fattispecie in esame – D erogabilità del foro del consumatore . L a Sig.ra Vittoria Taramazzo, con riferimento ai rapporti per cui si è in causa, ha beneficiato di un finanziamento in misura superiore agli €75.000. La concessione del predetto finanziamento – secondo la disposizione dell’art. 122 TUB– esclude l’applicabilità della disciplina a tutela del consumatore 6.1─Orbene, va rilevato che la questione relativa alla concessione del fido non risulta essere stata posta a fondamento dell’eccezione di incompetenza del Tribunale di Brescia, proposto dalla Taramazzo, nei cui confronti la banca, alla quale oggi è subentrata la cessionaria del credito litigioso, Axactor, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia.

Né tale questione rientrava tra le difese dell’opposta, sicchè non risulta affrontata nei gradi di merito. Va rilevato, tuttavia, che, in tema di regolamento di competenza, l'esame della Corte di cassazione ‒ che è giudice del fatto in materia ‒ si estende anche a profili diversi da quelli esaminati nell'ordinanza impugnata, potendo comprendere ogni elemento utile fino a quel momento acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbia fatto l'attore con l'atto introduttivo (Cass., n. 25232/2014;

Cass., n.21422/2016; Cass., n. 17312/2018) Ebbene, va rilevato che il credito della originaria creditrice, Banca regionale europea, nasceva dal contratto di conto corrente stipulato tra le parti il 12 febbraio 1999, ossia nella vigenza dell’art. 1469 bis c.c. , introdotto dall’art. 25 l. n. 52/1996, che al n.19 prevedeva il foro esclusivo del consumatore, ossia il Foro che la Taramazzo ha invocato fin dall’atto di opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti. Tuttavia, la competenza deve essere regolata, in applicazione del principio generale posto dall'art.5 c.p.c., in base alle norme in vigore alla data di inizio della causa, e non a quella di conclusione del contratto dal quale derivano le obbligazioni controverse.

Ne discende che, nel caso di specie, essendo il giudizio iniziato con la domanda di emissione del decreto ingiuntivo, proposta nel 2015, non può tenersi conto, nella specie, del disposto dell'art.1469 bis, comma 3 , n.19, c.c., non più in vigore (a decorrere dal 23 ottobre 2005, ex art.142 codice consumo) alla data di deposito del ricorso monitorio. A quella data, infatti, il «credito ai consumatori» era regolata da alcune disposizioni del codice del consumo, e per la restante disciplina dal Testo Unico Bancario di cui al D.Lgs.n.385/1993, che, all'art.122, comma 1 , lett.a), stabilisce che gli artt. da 121 a 126 del d.lgs. 385/1993 si applicano ai contratti di credito ai consumatori, comunque denominati,ad eccezione dei finanziamenti di importo inferiore a d €200 e superiore a € 75.000 (in termini, Cass. , n. 14090/2016).

Nel caso concreto, dalla c.t.u., trascritta nel ricorso, si evince che alla Taramazzo era stato concesso, nel contratto di conto corrente, un fido dell’importo di €100.000,00, ossia nei limiti con riferimento ai quali non si applica la normativa sui crediti ai consumatori. L’esclusione della applicazione, nella specie, della disciplina tipica del contratto di credito ai consumatori esclude ‒ di conseguenza ‒ l'applicabilità anche della norma processuale, contenuta nello stesso codice del consumo (art.33,comma 2, lett . u), in materia di competenza per le controversie relative ai contratti del consumatore (Cass., n. 14090/2016).

Ne consegue che il regolamento di competenza deve essere accolto, la sentenza della Corte d’appello deve essere cassata, affermandosi la competenza delTribunale di Brescia. 7.− Con il secondo motivo viene denunciato l’ omesso esame di circostanza di fatto, ossia l’ esclusione della qualità di consumatore , e la sussistenzadi operazioni incompatibili con detta qualità. 7.1─ Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo .8. ─ Per quanto esposto, il primo motivo del ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Brescia.Spese al merito

P.Q.M.

La Corte accoglie il regolamento di competenza; c assa la sent