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Decreto — n. 25103/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25103/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25103/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14836/2022 R.G. proposto da : SAT LAVORI SCARL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell’avvocato GIUFFRE' GIUSEPPE (GFFGPP50B06H224E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELONI STEFANO (NGLSFN57M17H501U) -ricorrente- contro UNIECO SOCIETA' COOPERATIVA IN LCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE CAROLIS 77, presso lo studio dell’avvocato LAURITA LONGO LUCIO (LRTLCU55L21L188D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILINGARDI DANIELE (SLNDNL70D03H223Z) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE REGGIO EMILIA n.880/2019 depositata il 09/05/2022.letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

Regesto Legislator

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Decreto — n. 25103/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SAT LAVORI SCARL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell’avvocato GIUFFRE' GIUSEPPE (GFFGPP50B06H224E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELONI STEFANO (NGLSFN57M17H501U) -ricorrente- contro UNIECO SOCIETA' COOPERATIVA IN LCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE CAROLIS 77, presso lo studio dell’avvocato LAURITA LONGO LUCIO (LRTLCU55L21L188D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILINGARDI DANIELE (SLNDNL70D03H223Z) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE REGGIO EMILIA n.880/2019 depositata il 09/05/2022.letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

Parole chiave

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chiusura della procedura di assistenza giudiziaria abbandono del procedimento condono delle spese procedurali conseguenze del ritiro ritiro dell'istanza giudiziaria procedimento concluso
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14836/2022 R.G. proposto da : SAT LAVORI SCARL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell’avvocato GIUFFRE' GIUSEPPE (GFFGPP50B06H224E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELONI STEFANO (NGLSFN57M17H501U) -ricorrente- contro UNIECO SOCIETA' COOPERATIVA IN LCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE CAROLIS 77, presso lo studio dell’avvocato LAURITA LONGO LUCIO (LRTLCU55L21L188D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILINGARDI DANIELE (SLNDNL70D03H223Z) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE REGGIO EMILIA n.880/2019 depositata il 09/05/2022.letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 1