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Decreto — n. 25075/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to the appellant's formal waiver of the right to continue the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 25075/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Prati Armati SRL against the Palermo Court of Appeal judgment extinguished. The appellant formally renounced the proceedings, a procedural act accepted by the court as meeting the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, no further substantive review was conducted, and the case was terminated without any ruling on litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare a proceeding extinguished by decree when the appellant validly renounces the appeal, thereby waiving the right to further judicial review.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure Cassation appeal formal renunciation rinuncia al brevetto ritiro dell'istanza giudiziaria declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30354/2021 R.G. proposto da : PRATI ARMATI SRL, elettivamente domiciliato in PORTO SANT'ELPIDIO VIA FALERIA NR. 68, presso lo studio dell’avvocato CUCCU' DIEGO (CCCDGI81S28C770O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO ILPES SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1294/2021 depositata il 31/07/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, in mancanza di difese della parte intimata

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 17/09/2