Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The procedural outcome relied on the plaintiff's explicit renunciation, which the court validated as meeting the requirements of the relevant Civil Procedure Code articles. Consequently, the proceedings were extinguished without any further substantive examination of the underlying bankruptcy dispute between the two companies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A withdrawal of appeal meeting statutory requirements extinguishes the proceedings without further adjudication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12682/2019 R.G. proposto da : FPD SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO 300, presso lo studio dell’avvocato ANDREOTTA GIUSEPPE (NDRGPP55D17H703Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO MERIVA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIANGIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato CAPRIOLO SIMONA (CPRSMN63E69F839X) rappresentato e difeso dall'avvocato MONTICELLI PAOLOANDREA (MNTPND63L13F839F) -controricorrente- avverso PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE NAPOLI n.1759/2019 depositata il 13/03/2019. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 17/0