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Ordinanza — n. 25059/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, extinguishing proceedings without cost ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25059/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished after the plaintiff voluntarily withdrew the lawsuit prior to the hearing. Mistral Tour Internazionale S.R.L. had filed a cassation request against a jurisdictional ruling by the Court of Appeal of Naples, but subsequently renounced the action. Consequently, the court applied procedural rules to terminate the case without addressing the merits or determining costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When a party withdraws an appeal before the judgment, the proceedings are extinguished without a ruling on costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation request jurisdictional ruling costs allocation competenza giurisdizionale internazionale declinatoria di competenza rimborso delle spese di viaggio

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità, senza alcuna statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19071/2018
13, comma 1 quater (Cass. n. 19071/2018; Cass.
Cass. n. 23175/2015
19071/2018; Cass. n. 23175/2015; Cass.
Cass. n. 19560/2015
23175/2015; Cass. n. 19560/2015).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7639/2023 R.G. proposto da : MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE S.R.L., in persona del legale rapp. p.t. elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 77, presso lo studio dell’avvocato BOCHICCHIO TOMMASO (BCHTMS70E28B715X) rappresentato e difeso dall'avvocato MARTUCCI SCHISA ALFREDO (MRTLRD66R21H501S), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro ASCO INTERNATIONAL LIMITED, in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA B. CAIROLI 6, presso lo studio dell’avvocato ALPA PIERO GUIDO (LPAPGD47S26G197A) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FACCHETTI MARCO (FCCMRC66C18A794T), UTTARO LORETA (TTRLRT67H41D708F), come da procura speciale in atti. -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4449/2022depositata il 25/10/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Mistral Tour Internazionale s.r.l. ha proposto ricorso con quattro mezzi per conseguire la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli, sez. IX civile, n. 4449/2022, emessa ai sensi degli articoli 281 sexies e 352 c.p.c. in data 25/10/2022, pubblicata in pari data, mai notificata, tra la Mistral Tour Internazionale s.r.l. contro Asco International Limited, con la quale era stato rigettato l’appello della ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1858/2021 pubblicata il 27.09.2021, tra le stesse parti, recante declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano adito.

Asco International Limited ha replicato con controricorso. Poco prima dell’adunanza camerale già fissata, Mistral Tour Internazionale s.r.l. ha dichiarato di rinunciare al ricorso e Asco International Limited ha accettato la rinuncia. Entrambe le parti hanno chiesto la compensazione delle spese di giudizio. Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità, senza alcuna statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c.

Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass. n. 19071/2018; Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19560/2015).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio