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Ordinanza — n. 25049/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as appeal withdrawn; jurisdiction defect ruled by lower court stands.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25049/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct without ruling on costs because the appellant formally withdrew the lawsuit with the respondent's consent. The underlying dispute involved a tour operator seeking indemnity from a Hong Kong-based travel agency after a traffic accident in Laos, where a lower court previously found a lack of jurisdiction. Since the appellant voluntarily abandoned the proceedings, the court had no need to review the jurisdictional arguments raised against the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The appeal is extinguished without any ruling on the merits when the appellant renounces the lawsuit with the consent of the other party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings lack of jurisdiction tort liability international travel contracts indemnity action costs waiver assicurazione viaggio

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
5.─ Le parti hanno presentato atto di rinunzia ex art. 390 c.p.c. al ricorso con adesione dell'altra parte a i sensi dell'art.
Art. 391 c.p.c.
al ricorso con adesione dell'altra parte a i sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.istando per la compensazione delle spese.
Art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
79/2011in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 3 l.n. 218/1995
− Con il primomotivo: v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l.n. 218/1995 nonche ’ dell’art.
Art. 6 Convenzione di Bruxelles 1968
4 della convenzione di Bruxelles e dell’art. 6 del R egolamento UE 1215/2012 sulla giurisdizione internazionale in materia di turismo di cui al d.lgs n.
Regolamento UE 1215/2012
8 , comma 1, n.2, del Regolamento UE 1215/2012 e dell’art.
Art. 12 Preleggi
8 , comma 1, n.2, del Regolamento UE 1215/2012 e dell’art. 12 delle preleggi in relazione all’art.
art. 390 c.p
5.─ Le parti hanno presentato atto di rinunzia ex art. 390 c.p.c.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE S.R.L., rappresentatae difesa dall’Avv. Alfredo Martucci Schisa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.Tommaso Bochicchio, in Roma, alla Via Panama, 77. -ricorrente- Contro ASCO INTERNATIONAL LIMITED, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Facchetti, Prof. Guido Alpa e Loreta Uttaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. Loreta Uttaro e prof. Guido Alpa,in Roma, Piazza Benedetto Cairoli, 6 -controricorrente– Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Milano n. 3354 /20 2 2 pubblicata il 25.10.2022,non notificata.

Oggetto: Difetto di Giurisdizione Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 2 8 . 6 . 2024 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA 1.─ La vicenda processuale nasce da un incidente stradale occorso in Laos ad un gruppo di turisti italiani nell’ambito di un viaggio organizzato da Mistral Tour Internazionale s.r.l., tour operator italiano, il quale, a fronte delle singole cause risarcitorie proposte nei suoi confronti dai turisti che lamentavano di aver patito danni, agiva con altrettante separate azioni di garanzia, in Italia, presso il foro delle cause principali, nei confronti della Asco International Ltd, Società extra UE, sedente in Hong Kong, incaricata in Laos della prestazione di servizi turistici a favore del tour operator italiano.

Nel caso specifico l’azione risarcitoria era stata intrapresa da Moroni Maria Rosa davanti al tribunale di Busto Arsizio nel procedimento Rg. n. 4262-18. Mistral Tour Internazionale s.r.l. instaurava conseguentemente davanti alla medesima AG separato procedimento n. 6788-18 RG., nel quale conveniva in giudizio Asco International Limited, per sentir condannare quest’ultima a tenerla indenne dalle eventuali conseguenze risarcitorie del giudizio promosso da Moroni Maria Rosa nei suoi confronti. I due procedimenti venivano riuniti. In sede di precisazione delle conclusioni Moroni Maria Rosa e Mistral Tour Internazionale s.r.l. davano atto della stipula di un acc ordo transattivo, e domandavano dunque dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente alla controversia tra esse pendente. 2.─ Il Tribunale di Busto Arsizio pronunciava sentenza n. 1336/2021 in data 20/9/2021 con la quale, in relazione alla domanda svolta da Moroni Maria Rosa nei confronti di Mistral Tour Internazionale s.r.l., dichiarava cessata la materia del contendere, a spesecompensate; in relazione alla domanda proposta da Mistral Tour Internazionale s.r.l. confronti di Asco International ltd dichiarava il difetto di giurisdizione. 3.− Avverso la sentenza l’attuale ricorrente ha proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Milano.

Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha rigettato il gravame. 4. ─ Mistral Tour Internazionale s.r.l, ha presentato ricorso per cassazione con tremotivi. Asco International Limited ha presentato controricorso. 5.─ Le parti hanno presentato atto di rinunzia ex art. 390 c.p.c. al ricorso con adesione dell'altra parte a i sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.istando per la compensazione delle spese. RAGIONI DELLA DECISIONE Laricorrente deduc e : 6. − Con il primomotivo: v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l.n. 218/1995 nonche ’ dell’art. 4 della convenzione di Bruxelles e dell’art. 6 del R egolamento UE 1215/2012 sulla giurisdizione internazionale in materia di turismo di cui al d.lgs n. 79/2011in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c. 7.−Con il secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6,comma 2, della Convenzione di Bruxelles del 1968 e/o dell’art. 8 , comma 1, n.2, del Regolamento UE 1215/2012 e dell’art. 12 delle preleggi in relazione all’art. 360 , co mma 1 , n. 1 , c.p.c., in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo di ricorso. 8.− Con il terzo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt.25 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 , co mma 1 , c.p.c., in via subordinata al mancato accoglimento del primo e secondo motivo. 9.− Il ricorso, per effetto della rinuncia accettata, va dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese, ex art. 391, quarto comma, c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorso r.g. n. 7605/2022. Cos