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Ordinanza — n. 25030/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against appeal dismissal, ruling 30-day opposition deadline inapplicable to judicial compensation disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25030/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court granted the appeal against the Second Instance Court's dismissal of the plaintiffs' claim, ordering the case remanded for retrial. The plaintiffs argued that the strict 30-day opposition deadline for expropriation compensation was inapplicable to judicial determinations of compensation amounts within the acquisition act itself. The Court agreed, establishing that the peremptory deadline applies only to administrative oppositions, not to judicial contests of the liquidated sum, thereby allowing the action to proceed under ordinary prescription rules.

Regesto Legislator

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Art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001; Art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011: The peremptory deadline for opposing the final assessment of expropriation compensation does not apply to judicial actions contesting the determination of compensation contained in the acquisition act, permitting such claims to be filed within the ordinary prescription period.

Parole chiave

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expropriation compensation judicial determination peremptory deadline ordinary prescription acquisition act administrative opposition remand for retrial opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001
310 del 15/11/2012, la corretta misura degli indennizzi e risarcimenti loro dovuti ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 per l’apprensione di un fondo censito in catasto al Foglio 20, particella 204, esteso mq.
Art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011
327 del 2001 e, successivamente, dall'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011, per l'opposizione alla stima definitiva dell'indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione relativa alla determinazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell'art.
Art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001
Questa Corte si è di recente pronunciata sull’ argomento, adottando una soluzione condivisa da questo Collegio, secondo la quale «Il termine perentorio previsto dall'art. 54, comma 2, d.P.R n.
Art. 83 d.l. n. 18 del 2020
Occorre preliminarmente rilevare che i l ricorso , proposto contro l’ordinanza pubblicata il 21/01/2020, e notificato il 24/10/2020, risulta tempestivo , dovendosi tenere conto della sospensione dei termini processuali disposta per l’emergenza Covid con l’art. 83d.l.
Art. 36 d.l. n. 23 del 2020
27 del 2020) dal 09/03/2020 al 15/04/2020 , poi prorogata fino all’11/05/2020 con l’art. 36 d.l. n. 23 del 2020 ( conv.
Art. 1 l. n. 742 del 1969
40 del 2020), oltre che della sospensione ferialeprevista dall’art. 1 l. n. 742 del 1969, in esecuzione della quale non è computato né il termine iniziale né quello finale, quando il termine comincia a decorrere prima del periodo di sospensione(Cass., Sez.
art. 50 c.p
Queste ultime provvedevano a riassumere la causa, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., davanti alla Corte d’Appello di Catania, con ricorso depositato in data 02/07/2019, ribadendo tutte le domande già formulate innanzi al Tribunale.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., Sentenza n. 15283 del 25/07/2016
Cass., Sez. U., Sentenza n. 21197 del 05/10/2009
Cass., Sez. 6 - 1, Sentenza n. 11491 del 09/07/2012
21197 del 05/10/2009; Cass., Sez. 6 - 1, Sentenza n. 11491 del 09/07/2012).
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35287 del 18/12/2023
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Testo completo

rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 27401/2020 promosso da Bruno Annunziata (c.f. BRNNNZ67T64C351E) e Bruno Grazia (c.f. BRNGRZ69C49C351O), rappresentate e difese dall’avv. Gianni Cerisano (PEC: ) in virtù di procura speciale in atti; -ricorrenti - contro Comune di Ragalna (c.f. 02183980875) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio LoPresti (PEC: ) , in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente - proposto avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Catania , pubblicata il 21/01/2020, resa nel procedimento R.G.N. 1288/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024dal Consigliere ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 06/05/2016,Annunziata Bruno e Grazia Bruno convenivano in giudizio il Comune di Ragalna, al fine di sentire determinare, in relazione al provvedimento acquisitivo n. 310 del 15/11/2012, la corretta misura degli indennizzi e risarcimenti loro dovuti ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 per l’apprensione di un fondo censito in catasto al Foglio 20, particella 204, esteso mq. 2.110, nonché per ottenere la determinazione degli indennizzi e dei risarcimenti dovuti in relazione al fondo relitto, non compreso formalmente nel provvedimento acquisitivo, e censito in catasto alla particellan. 204 del Foglio 20 estesa per 51 mq.

Nel corso del giudizio veniva pronunciata la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte che ha risolto il contrasto giurisprudenziale che verteva in ordine alla sussistenza della competenza del Tribunale o della Corte di Appello nei giudizi di contestazione dell’ammontare della somma liquidata con il provvedimento di acquisizione sanante(Cass., Sez. U., n. 15283 del 25/07/2016) Risolta la questione in favore della Corte d’appello, nel contraddittorio delle parti, il Tribunale di Catania dichiarava la propria incompetenza per essere competente la Corte d’appello di Catania, condannando le attrici alla refusione delle spese legali.

Queste ultime provvedevano a riassumere la causa, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., davanti alla Corte d’Appello di Catania, con ricorso depositato in data 02/07/2019, ribadendo tutte le domande già formulate innanzi al Tribunale. In particolare concludevano affinché l a Corte d ’a ppello, preso atto degli indennizzi previsti dal provvedimento acquisitivo n. 310 del 15/11/2012, ritenesse dette somme assolutamente incongrue ed elusive dell’obbligo risarcitorio che gravava sul Comune e pertanto liquidasse l’ammontare delle indennità e dei risarcimenti sulla base della perizia redatta dall’ing.

Agata Puglisi, prodotta in atti, ovvero, in subordine, di quelle maggiori o minori che sarebbero risultate all’esito dell’istruttoria giudiziale. A tal fine chiedevano che fosse disposta la nomina di un consulente tecnicod’ufficio, affinché fosse determinato il valore dei beni occupati,le poste risarcitorie connesse all’occupazione abusiva, il ristoro dei danni non patrimoniali e l’ammontare degli indennizzi e dei risarcimenti relativi al fondo relitto, non compreso formalmente nel provvedimento acquisitivo, e censito in catasto alla particellan. 204 del Foglio 20 estesa per 51 mq.

Il tutto, con vittoria di spese. Il Comune di Ragalna si costituiva eccependo preliminarmente l’inammissibilità della domanda, in quanto proposta oltre il termine previsto dagli artt. 54 d.P.R. n. 327del 2001 e 29, comma 3 , d.lgs. n. 150 del 2011 , contestando comunque nel merito la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. Alla prima udienza di trattazione la causa veniva direttamente riservata per la decisione e la Corte d’appello , acco gliendo l’eccezione pregiudiziale del Comune, dichiarava l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Avverso tale statuizione hanno proposto ricorso per cassazione le proprietarie del fondo, affidato ad un solo motivo. Il Comune si è difesocon controricorso. Le ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISONE 1.Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta la v iolazione del combinato disposto dell’art. 42 bisd.P.R. n. 327 del 2001 e degli artt. 54 d.P.R. n. 327 del 2001 e 29 , comma 3 , d.lgs. n. 150 del 2011, per avere la Corte d’appello dichiarato il ricorso inammissibile, perché presentato dopo lo spirare del termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di acquisizione, mentre invece avrebbe dovuto escludere l’applicazione all’acquisizione sanante del termine previsto a pena d’inammissibilità dall’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011 e ritenere l’azione proponibile nel termine ordinario di prescrizione del diritto.

2. Occorre preliminarmente rilevare che i l ricorso , proposto contro l’ordinanza pubblicata il 21/01/2020, e notificato il 24/10/2020, risulta tempestivo , dovendosi tenere conto della sospensione dei termini processuali disposta per l’emergenza Covid con l’art. 83d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. in l. n. 27 del 2020) dal 09/03/2020 al 15/04/2020 , poi prorogata fino all’11/05/2020 con l’art. 36 d.l. n. 23 del 2020 ( conv. con modif. in l. n. 40 del 2020), oltre che della sospensione ferialeprevista dall’art. 1 l. n. 742 del 1969, in esecuzione della quale non è computato né il termine iniziale né quello finale, quando il termine comincia a decorrere prima del periodo di sospensione(Cass., Sez.

U., Sentenza n. 21197 del 05/10/2009; Cass., Sez. 6 - 1, Sentenza n. 11491 del 09/07/2012). 3.Il motivo di ricorso è fondato. Questa Corte si è di recente pronunciata sull’ argomento, adottando una soluzione condivisa da questo Collegio, secondo la quale «Il termine perentorio previsto dall'art. 54, comma 2, d.P.R n. 327 del 2001 e, successivamente, dall'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011, per l'opposizione alla stima definitiva dell'indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione relativa alla determinazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell'art. 42bis d.P.R n. 327 del 2001, con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione; infatti, l'art. 29 citato, pur essendo successivo, non effettua alcun rinvio al precedente art. 42bis del menzionato d.P.R n. 327, non risultando peraltro, in ogni caso, consentite interpretazioni estensive e analogiche di norme che condizionano l'esercizio del diritto di azione con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge; al contempo, se la comune natura indennitaria del credito pecuniario dell'espropriato e del soggetto attinto dal decreto di acquisizione può valorizzarsi per giustificare la giurisdizione ordinaria e la competenza funzionale della Corte d'appello, quale giudice delle indennità in materia, ciò non consente di superare le diversità strutturale dei relativi procedimenti amministrativi»(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35287 del 18/12/2023).

4. I l ricorso deve , pertanto, essere accolto e l ’ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassal’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catania , in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittim