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Ordinanza — n. 25025/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for late filing due to missing original citation copy in electronic submission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25025/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the health service against a physiotherapy clinic, ruling the appeal procedurally inadmissible. The clinic had filed its appeal electronically but failed to deposit the original citation document or a copy (velina) as required by law. The court held that because the opposing party raised the issue of late filing, the defect could not be cured by the other side, rendering the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 347, 348 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: An appeal filed electronically without the original citation or a copy constitutes a curable nullity, but remains inadmissible if the opposing party raises the defect and does not cure it.

Parole chiave

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procedural inadmissibility late filing appeal electronic filing defects original citation requirement cure of nullity copertura della fisioterapia rimborso dell'assicurazione malattie prestazioni indebitamente riscosse

Disposizioni normative citate

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Art. 347 c.p.c.
348 c.p.c., «l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio se l’appellante non si costituisce in termini», e la costituzione in appello, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., «avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale».
Art. 348 c.p.c.
Al riguardo, va premesso che, a norma dell’art. 348 c.p.c., «l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio se l’appellante non si costituisce in termini», e la costituzione in appello, ai sensi dell’art.
Art. 165 c.p.c.
348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c. (poiché dovrebbe essere depositato l’originale), come tale sanabile anche in virtù dell'operatività del principio del raggiungimento dello scopo (Cass.
art. 348 c.p
Al riguardo, va premesso che, a norma dell’art. 348 c.p.c., «l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio se l’appellante non si costituisce in termini», e la costituzione in appello, ai sensi dell’art.
art. 347 c.p
348 c.p.c., «l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio se l’appellante non si costituisce in termini», e la costituzione in appello, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., «avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale».
art. 165 c.p
348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28052/2022 R.G. proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, elettivamente domiciliata in CALTANISSETTA VIALE TRIESTE 131 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato GRANDE ROSALIA (GRNRLM64R55B429H) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AMBULATORIO DI FISIOKINESITERAPIA DON G. LEONE DI F. LEONE E C SNC,elettivamente domiciliato in CASTELVETRANO Via G Marconi 7, presso lo studio dell’avvocato LENTINI GIOVANNI (LNTGNN55B11C286P) che lo rappresenta e difende controricorrente sul controricorso incidentale proposto da AMBULATORIO DI FIOSIOKINESITERAPIA DON GIUSEPPE LEONE DI FILIPPO LEONE E C.

SAS, elettivamente domiciliato in CASTELVETRANO Via G Marconi 7, presso lo studio dell’avvocato LENTINI GIOVANNI (LNTGNN55B11C286P) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTOelettivamente domiciliata in CALTANISSETTA VIALE TRIESTE 131 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato GRANDE ROSALIA (GRNRLM64R55B429H) che la rappresenta e difende controricorrente incidentale avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 645/2022 depositata il13/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dal Consigliere GUGLIELMO GARRI.

FATTI DI CAUSA 1.Con ricorso depositato in data 02/12/2014 l’ambulatorio di FisioKinesiterapia Don Giuseppe Leone conveniva la Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (di seguito denominata ASP) deducendo l’indebito arricchimento della convenuta per illegittima trattenuta previdenziale ENPAM dai compensi dovuti alla struttura convenzionata esterna per gli anni 2009/2013 in violazione dell’art. 4 del DPR 120/1988. Il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 350/2017 accoglieva la domanda condannando la ASP di Agrigento a pagare all’Ambulatorio di FisioKinesiterapia Don Giuseppe Leone la somma richiesta pari ad € 111.057,15 oltre interessi legali. 2.L’ASP di Agrigento interponeva appello relativamente al quale si costituiva l’ambulatorio eccependo preliminarmente l’improcedibilità del giudizio per tardiva costituzione dell’appellante in violazione degli artt.347 e 348 c.p.c. in relazione agli artt. 165 e 166 c.p.c. e nel merito l’infondatezza del gravame. 3.Con sentenza n. 645 del 13/04/2022, non notificata la Corte territoriale dichiarava l’appello improcedibile, in quanto “l’appellante, successivamente alla notifica dell’atto di appello ritualmente effettuata in data 13 luglio 2017, non aveva provveduto, entro i 10 giorni successivi alla notifica stessa (e cioè entro il 24 luglio 2017, essendo il precedente 23 festivo), ad inserire nel proprio fascicolo, così come necessario e prescritto dall’art. 165 (applicabile al rito di appello in virtù dello specifico richiamo contenuto nell’art. 347, c. 1 c.p.c.), né l’originale dell’atto di appello notificato né una sua copia (c.d. velina)”. 4.L’ASP di Agrigento ha proposto ricorso per Cassazione assistito da un solo motivo avente ad oggetto la violazione o falsa applicazione degli artt. 156, 165, 347 e 348 c.p.c. lamentando l’errore in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nel ritenere non depositato nei termini l’atto di appello notificato, sia in originale che in copia.

In ogni caso, il mancato deposito darebbe luogo ad una nullità sanabile, nella specie sanata dalla costituzione della controparte. La Procura Generale ha deposita to le conclusioni ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo ed unico motivo di ricorso è da ritenersi infondato,per le seguenti ragioni. La ricorrente contesta alla Corte di Appello di avere erroneamente ritenuto non depositato l’atto di citazione notificato all’appellato.Ad ogni buon conto, ad avviso della istante, la mancata allegazione dell’atto di appello comporterebbe una nullità sanabile, evenienza che, nel caso di specie, si sarebbe verificata mediante la regolare costituzione in giudizio dell’appellato.

Al riguardo, va premesso che, a norma dell’art. 348 c.p.c., «l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio se l’appellante non si costituisce in termini», e la costituzione in appello, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., «avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale». Ebbene, l’attore, dinanzi al tribunale, deve costituirsi entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, depositando ‒ fra l’altro ‒ «l’originale della citazione». D all’esame delle norme succitate , si evince che la costituzione in appello dell’appellante, per essere tempestiva ai sensi dell’art. 348 c.p.c., presuppone il rispetto delle «forme e del termini» di cui agli artt. 165 e 347 c.p.c.

In proposito, questa Corte ha osservato che la «costituzione dell'appellante con deposito della copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c. (poiché dovrebbe essere depositato l’originale), come tale sanabile anche in virtù dell'operatività del principio del raggiungimento dello scopo (Cass. 8951/2023). Il che presuppone, peraltro, che l’appellante si sia costituito in modalità analogica (cartacea) e che abbia depositato almeno la velina dell’atto di citazione in appello.

Nel caso di specie, per contro , risulta dagli atti e dalla sentenza di appello che l’appellante si sia costituito ‒ come il medesimo, del resto, afferma ‒ in modalità telematica, che l’appellante non abbia prodotto ‒ come accertato in fatto dalla Corte d’appello, e non smentito con autosufficiente deduzione in questa sede ‒ né l’originale della citazione notificata né la velina, e che l’appellato abbia eccepito la tardività della costituzione dell’appellante. Ebbene, si è affermato che, nel caso in cui l'appellante, nel costituirsi– come nella specie – nella modalità telematica, ometta di depositare i "files" o le copie analogiche idonei a comprovare l'avvenuta notificazione del gravame, quest'ultimo è improcedibile, a meno che alla relativa produzione non provveda l'appellato (Cass. 9269/2023).

Niente di tutto questo è accaduto nel caso di specie, in cui, per contro, l’appellato ha eccepito l’improcedibilità dell’appello per tardiva costituzione dell’appellante. Dal rigetto del ricorso principale, resta assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese vanno liquidate come in dispositivo secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ul