Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 24982/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement proposal within 40 days under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 24982/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, representing an individual business, had filed a recourse against a second-instance judgment involving Alitalia Servizi SPA but remained silent after the court's offer to settle. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the relevant procedural articles, leading to the extinction of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of a settlement proposal constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the renouncing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction settlement proposal silence statutory time limit renunciation by conduct litigation costs allocation condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14769/2019 R.G. proposto da : GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI IMPRESA INDIVIDUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANICIA 6, presso lo studio dell’avvocato BASTONI ENRICA (BSTNRC70E43H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato DELUCIA ANTONIO VITO (DLCNNV57H15A225S) -ricorrente- contro ALITALIA SERVIZI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE EUROPA 98, presso lo studio dell’avvocato CRIVELLARI FRANCESCA (CRVFNC74E52A509D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6950/2018 depositata il 02/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg