Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, representing Vinyls Italia Spa, did not request a ruling on the settlement offer, while the respondent, Cocco Spa, maintained its position. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7085/2019 R.G. proposto da : FALLIMENTO VINYLS ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA (MNZNDR64T26I804V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIROTTO STEFANIA (GRTSFN62T45B749Z) -ricorrente- contro CROCCO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE AVEZZANA N. 3, presso lo studio dell’avvocato DI MATTIA SALVATORE (DMTSVT41R21H501Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NERI ALBERTO (NRELRT44A30L551B) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.2074/2018 depositata il 20/07/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.850,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di