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Ordinanza — n. 24873/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against arbitrator's ruling on social exclusion, citing procedural incompatibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24873/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal for jurisdictional regulation inadmissible because it targeted an arbitrator's ruling rather than a judge's decision. The cooperative sought to challenge the arbitrators' confirmation of their own competence to decide on the members' exclusion, while the members argued for judicial review. The Court ruled that the Civil Procedure Code explicitly limits jurisdictional appeals to decisions by ordinary judges, excluding arbitrators who must use specific appeal mechanisms.

Regesto Legislator

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Art. 819-ter, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 829, n. 12, cod. proc. civ.: The appeal for jurisdictional regulation is inadmissible against an arbitrator's ruling on competence because the statute grants this remedy exclusively to decisions by ordinary judges.

Parole chiave

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arbitration competence jurisdictional regulation civil procedure code social exclusion cooperative members azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari compromettibilità esclusione dal consorzio

Disposizioni normative citate

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Art. 819-ter, comma 1, cod. proc. civ.
L’art. 819-ter, comma 1, cod. proc. civ. stabilisce, invero, che «la sentenza o l’ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43».
Art. 829, n. 12, cod. proc. civ.
L’impugnazione sulla decisione assunta dal collegio arbitrale con riconoscimento della propria competenza può, dunque, essere presentata ai sensi dell’art. 829, n. 12, cod. proc. civ., ma non con regolamento di competenza.
Art. 838-bis, comma 3, cod. proc. civ.
Il collegio arbitrale, nel prenderein esame l’eccezione, ricordava che l’art. 838-bis, comma 3, cod.
Art. 808-quater cod. proc. civ.
Aggiungeva che il disposto dell'art. 808-quater cod.
art. 808-quater cod. proc. civ
Aggiungeva che il disposto dell'art. 808-quater cod. proc. civ.
art. 819-ter cod. proc. civ
40, sia nel regime previgente, emergendo chiaramente dal tenore letterale dell'art. 819-ter cod. proc. civ.
art. 827 cod. proc. civ
v) pertanto, benché dal comma primo dell'art. 827 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19268/2012
che il legislatore ne ha consentito l'utilizzo esclusivamente in ordine alla impugnazione della pronuncia del medesimo tenore resa da un giudice ordinario (Cass. 19268/2012, Cass.
Cass. 23473/2017
19268/2012, Cass. 23473/2017).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23601/2023 R.G. proposto da : CORMORANO soc. coop. a r.l.,con sede in Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Agrigento, via Diodoro Siculo n. 21, presso lo studio dell’ A vvocato Antonio Alaimo(LMANTN73S22E734Z), che l a rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro DRAGO GIUSEPPE MARIA ANTONIO CLAUDIOe BURGIO EDOARDO, elettivamente domiciliati in Agrigento, via delle Mura n.3, presso lo studio degli Avvocati Basilio Vella (VLLBSL53R09A089U), Gabriele Vella (VLLGRL86L23A089) e Giuseppe Argento (RGNGPP91E26A089G), che li rappresenta no e difend ono giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione - controricorrenti - avverso l’ordinanza assunta il 23/10/2023 dal collegio arbitrale costituito per dirimere la controversia fra Giuseppe Maria Antonio Claudio Drago, Edoardo Burgio e la cooperativa Cormorano a r.l.; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/6/2024dal Consigliere Alberto Pazzi.

Rilevato che:

1. Giuseppe Maria Antonio Claudio Drago ed Edoardo Burgio, soci della cooperativa Cormorano a r.l., impugnavano la delibera assembleare del 1° luglio 2023, che li escludeva dalla società, con un ricorso ad arbitri a cui faceva seguitoil decreto di nomina emesso dal Tribunale di Palermo, sezione specializzata delle imprese. Alla prima udienza innanzi al collegio arbitrale societario, la cooperativa Cormorano sollevava eccezione di incompetenza del collegio arbitrale in materia di esclusione dei soci. Il collegio arbitrale, nel prenderein esame l’eccezione, ricordava che l’art. 838-bis, comma 3, cod. proc. civ. prevede che la clausola compromissoria sia vincolante anche per coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia, con ciò sancendo definitivamente l'applicabilità della clausola compromissoria alle ipotesi in cui sia in contestazione la qualità stessa di socio, come nel caso in esame.

Riteneva che dal fatto che l'art. 34 dello statuto non facesse salvo il precedente art. 12 e non prevedesse eccezioni di sorta, e dall'interpretazione sistematica delle norme statutarie e di quelle contenute nel regolamento della cooperativa ,emergesse la volontà delle parti di devolvere in arbitrato tutte le controversie derivanti dal contratto sociale. Aggiungeva che il disposto dell'art. 808-quater cod. proc. civ. fornisce chiara indicazione all'interprete nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che derivino dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce, risolvendo in senso estensivo qualsiasi dubbio debba eventualmente insorgere, in ossequio al principio del favor arbitrati.

Rigettava, pertanto, l’eccezione di incompetenza sollevata dalla cooperativa Cormorano.

2. La cooperativa Cormorano ha presentato regolamento facoltativo di competenza avverso questa decisione, prospettando un unico motivo di doglianza. Giuseppe Maria Antonio Claudio Drago ed Edoardo Burgio hanno presentato memoria exart. 47, comma 5, cod. proc. civ., chiedendo il rigetto del ricorso. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, exart. 380 bis.1 c.p.c., sollecitando l’accoglimento del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:

4. Il regolamento di competenza è inammissibile poiché investe una pronuncia sulla competenza resa, non da un giudice ordinario , ma da arbitri. L’art. 819-ter, comma 1, cod. proc. civ. stabilisce, invero, che «la sentenza o l’ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43». Questa Corte ha già avuto modo di precisare, riguardo a questa norma, che la statuizione di un collegio arbitrale, che pronunci sulla propria competenza a decidere la controversia sottopostagli, non è impugnabile con il regolamento di competenza, sia alla stregua della novella introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sia nel regime previgente, emergendo chiaramente dal tenore letterale dell'art. 819-ter cod. proc. civ. che il legislatore ne ha consentito l'utilizzo esclusivamente in ordine alla impugnazione della pronuncia del medesimo tenore resa da un giudice ordinario (Cass. 19268/2012, Cass. 23473/2017). In particolare, la prima pronuncia citata ha spiegato che:

i) nella disciplina dell'arbitrato contenuta al capo I del titolo VIII del libro quarto, il legislatore, quando si riferisce all'attività processuale e alla decisione del collegio arbitrale, adopera sempre i termini - rispettivamente -"gli arbitri" e "il lodo"; ii) all'art. 819-ter cod. proc. civ., ove è prevista l'esperibilità del ricorso per regolamento di competenza, fa chiaro riferimento al “giudice” e alla “sentenza” da questi pronunciata; iii) appare così evidente che il legislatore si sia voluto riferire esclusivamente alla pronuncia emessa da un giudice ordinario che abbia negato o affermato la propria competenza in relazione a una controversia, per la quale sia stata eccepita la convenzione di arbitrato; iv) in una fattispecie come quella in esame oggetto di impugnazione è l'ordinanza di un collegio arbitrale, la quale nulla ha a che vedere con la previsione legislativa;

v) pertanto, benché dal comma primo dell'art. 827 cod. proc. civ. sia scomparso l'avverbio "soltanto", non può seriamente dubitarsi che avverso il lodo siano proponibili unicamente i mezzi di impugnazione previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il regolamento di competenza. L’impugnazione sulla decisione assunta dal collegio arbitrale con riconoscimento della propria competenza può, dunque, essere presentata ai sensi dell’art. 829, n. 12, cod. proc. civ., ma non con regolamento di competenza. Le spese di lite verranno regolate all’esito del giudizio arbitrale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza. Spese al definitivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo