Cassation court dismisses jurisdiction regulation as appeal court merely interpreted the enforceable title's scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the jurisdiction regulation inadmissible because the Court of Appeal's decision did not address jurisdiction but interpreted the scope of the arbitral award. The appellant argued the arbitral tribunal lacked competence, while the lower court held that modifying the award's content was impossible in an opposition proceeding and should have been done during the appeal phase. The supreme court ruled that since the lower court only performed an interpretative act on the existing title without making a negative finding on jurisdiction, the matter was devolved to the merits and not the competence of the supreme court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 40 c.p.c.: A jurisdiction regulation is inadmissible if the appealed decision merely interprets the enforceable title to delimit its scope without making a negative finding on jurisdiction, as such acts concern the merits and fall outside the supreme court's competence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4029/2023 R.G. proposto da : QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 6, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA ANGELO (GGLNGL77E12Z112E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FIDANZIA SERGIO (FDNSRG77E15H501F) -ricorrente- VAL DI CHIENTI S.C.P.A, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato CARBONE BENEDETTO GIOVANNI (CRBBDT50L15H501W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PARENTE GIANLUCA (PRNGLC72A20H501R) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 44/2023 depositata il03/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024dal Consigliere MARINA MELONI. lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con lodo arbitrale del 3 febbraio 2011 tra le parti in causa è stato statuito quanto segue: 1)… accerta e dichiara che al Contraente Generale Val di Chienti S.c.p.a. compete, relativamente al sublotto sub 2.1. del Contratto inter partes dedotto in lite l’indennizzo derivante dall’applicazione della clausola di cui all’art. 2 lett. B) del CapitolatoSpeciale di Affidamento.
2) accerta e dichiara che l’indennizzo di cui al punto precedente va computato assumendo come base di calcolo l’importo di € 540.406.722,77, al quale va applicato il rapporto tra l’indice ISTAT del costo di costruzione di un tronco stradale per tipologia di strada in galleria relativo al primo trimestre 2006 e l’analogo indice ISTAT relativo al primo trimestre 2009.
3) accerta e dichiara che, essendo tali indici disponibili solo fino al quarto trimestre 2008, l’indennizzo va allo stato calcolato applicando la percentuale del 12,73 all’importo sub 2) che precede e pertanto lo stesso risulta ad oggi determinato nella misura di € 68.739.735,14, che dichiara dovuti dalla Quadrilatero alla Val di Chienti, e per l’effetto condanna Quadrilatero a corrispondere a Val di Chienti l’indennizzo di € 68.739.735,14 in ragione dell’avanzamento dei lavori in occasione del SAL come previsto dall’art. 2 lett. B) CSA; 4) (….);
5) accerta e dichiara l’obbligo di Quadrilatero d’integrare l’indennizzo di € 68.739.735,14 quando disporrà dell’indice ISTAT relativo al primo trimestre 2009 e per l’effetto condanna Quadrilatero a pagare a Val di Chienti le somme che deriveranno dall’applicazione dell’indice ISTAT relativo al primo trimestre 2009 mediante i relativi conguagli sulle quote di indennizzo già maturate”. Quadrilatero Marche Umbria ha proposto opposizione a precetto davanti al Tribunale di Roma. Con sentenza n. 6656, pubblicata in data 28 aprile 2020, il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione al precetto per lodo arbitrale del 3 febbraio 2011, proposta da Quadrilatero Marche Umbria avverso la Società Val di Chienti con ordinanza 4735 del 2023.
Il Lodo menzionato aveva liquidato la somma da pagarsi, a titolo di indennizzo, momentaneamente parametrandola sull’ultimo indice ISTAT disponibile (quello del quarto trimestre 2008) in luogo di quello che –secondo l’interpretazione dell’art. 2 lett. b)del C.S.A., fornita dal Collegio Arbitrale (doc. n. 2 del fascicolo di primo grado, ma consultabile anche al doc. n. 2 sub doc. B) – si sarebbe dovuto applicare, e cioè l’indice ISTAT del primo trimestre 2009, non ancora pubblicato nel momento di emissione del Lodo (doc. n. 3 sub doc.
B). Il Tribunale di Roma ha così accolto l’opposizione a precetto e ritenuto che la somma dovuta da Quadrilatero, a seguito della pubblicazione del nuovo indice, trattandosi di fatto modificativo dovesse essere rideterminata. Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Roma come sopra indicata ha proposto appello la Società Val di Chienti davanti alla Corte di Appello di Roma la quale con la sentenza n. 44/2023 della sez. I civile, pubblicata in data 3 gennaio 2023 – ha acc olto l’appello della società Val di Chienti e, respinta l’opposizione a precetto, ha ritenuto che il Tribunale di Roma, annullando il precetto di pagamento di euro 25.381.247,63 intimato a saldo della somma liquidata nel lodo arbitrale, si fosse indebitamente ingerito nella competenza attribuita dal Giudice arbitrale.
Ricorre la società Val di Chienti scpa con regolamento di competenza e chiede che la Suprema Corte di Cassazione adita – cassando la sentenza n. 44/2023 della Corte di Appello di Roma, sez. I civile, pubblicata in data 3 gennaio 2023 –dichiari l’inapplicabilità della clausola compromissoria (ai sensi dell’art. 19 del contratto di affidamento a contraente generale e ai sensi dell’art. 8.2. dell’atto aggiuntivo), e, conseguentemente, accertando l’incompetenza del Collegio Arbitrale, dichiari la competenza della Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, a conoscere della controversia, con ogni provvedimento conseguente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I tre motivi di ricorso proposti, nulla hanno a che vedere con questioni di competenza devolute alla cognizione dell’Ecc.ma Suprema Corte adita, ma si risolvono a ben vedere in censure di merito nuovamente ed inammissibilmente devolute con l’irrituale ricorso per regolamento proposto. Il presente regolamento di competenza deve essere dichiarato inammissibile perché il provvedimento impugnato non contiene alcuna statuizione negativa riguardo alla competenza, limitandosi ad evidenziare l’impossibilità di proporre, in sede esecutiva, una questione nuova che andava, invece, prospettata nell’ambito del giudizio di cognizione.
Trattasi di un provvedimento che, lungi dall’intervenire sulla competenza del giudice adito, ha semplicemente delimitato l’effettivo perimetro del titolo posto in esecuzione, sicché, osservando che in sede di opposizione all’esecuzione non appariva possibile modificare il titolo, il giudice di appello altro non ha fatto che esplicitare un rilievo afferente all’interpretazione del titolo esecutivo e dunque concernente il merito della controversia. La Corte d’Appello infatti si è limitata solo ad osservare che la domanda di QMU volta a modificare il Lodo nei suoi contenuti poteva semmai essere proposta in sede di impugnazione del Lodo, il che – a dire il vero –appare evidente, posto che tale osservazione non ha il contenuto minimo di pronuncia sulla competenza.
Non è consentito al Giudice dell’opposizione all’esecuzione modificare il titolo in base ad elementi esterni come da giurisprudenza consolidata: “Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, il giudice può compiere nei confronti della sentenza esecutiva, posta alla base della promossa esecuzione, ed al pari della sentenza passata in giudicato, solo una attività interpretativa, volta ad individuarne l’esatto contenuto e la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi esterni, e tale interpretazione è incensurabile in sede di legittimità ove non risultino violati i criteri giuridici che regolano l’estensione e i limiti del provvedimento esaminato e se il procedimento interpretativo seguito dai giudici del merito sia immune da vizi logici” (Cass. civ., sez. lav., 31-05-2013, n. 13811).
Per quanto sopra deve essere dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto in conformità con la richiesta del Procuratore Generale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il regolamento proposto. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di cont