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Decreto — n. 24775/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal; court orders plaintiff to pay procedural costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 24775/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The plaintiff, Villa Letizia Srl in Liquidation, voluntarily renounced the appeal against the lower court's judgment, while the defendant, ASL N 1 Avezzano, contested the withdrawal. The court ruled that the withdrawal met statutory requirements and ordered the plaintiff to bear the procedural costs of €11,800.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare a cassation appeal extinguished upon the plaintiff's valid withdrawal, and the withdrawing party bears the procedural costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal extinction of proceedings procedural costs civil procedure code spese di difesa assunzione delle spese dispensa dal versamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9609/2023 R.G. proposto da : VILLA LETIZIA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso STUDIO PLACIDI (-) rappresentato e difeso dall'avvocato RULLI ALESSANDRA (RLLLSN76A54G482V) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL N 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE LIEGI, 35/B, presso lo studio dell’avvocato COLAGRANDE ROBERTO (CLGRRT68T28A345B) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso sentenza di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1471/2022 depositata il 17/10/2022. letta la rinuncia al ricorso dellaricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che occorre provvedere sulle spese, in difetto di accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente a pagare la somma di € 11.800,00, oltre accessori di legge, alla controricorrente a titolo di spese processuali. Così deciso in Roma,il 13.9.2024 Il Consigliere Deleg